Valido il recesso dell´inquilino se vittima di molestie di terzi
Secondo la Corte di Cassazione 12291/14 sono idonee ad integrare i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore dal contratto di locazione le molestie di fatto arrecate da terzi

I giudici del merito dichiarano valido il recesso contrattuale dell'inquilino che lamenta di avere subito molestie causate da rumori molesti provenienti dall'inquilino del piano sovrastante.
Ricorre per cassazione il locatore adducendo l'assoluta errata interpretazione della legge da parte dei giudici del primo e del secondo grado. L'inquilino avrebbe dovuto lamentarsi direttamente nei confronti del terzo ed agire a tutela dei propri diritti nei confronti del diretto molestatore, cosa che non aveva fatto essendosi limitato a recedere dal contratto. Secondo il ricorrente, nessun potere gli è concesso per salvaguardare i diritti del proprio conduttore.
Non concorda la Corte di Cassazione. Secondo Suprema Corte (Sentenza 30 maggio 2014, n. 12291) sono idonee ad integrare i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore dal contratto di locazione le molestie di fatto arrecate da terzi, quale, nella specie, il continuo abbaiare di un cane, causa di disturbo alla quiete ed al riposo notturno lesivo per la salute.
Afferma la Corte che "il conduttore ha la facoltà di agire personalmente contro il terzo, ma tale previsione non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica sul rilievo che costringere il conduttore a continuare a detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, che è una sua facoltà e non un obbligo, è manifestamente contrario al quadro normativo teso ad ampliare i poteri del conduttore, mentre anche il locatore ha un'azione autonoma nei confronti del terzo dell'eventuale pregiudizio economico subito".
Di seguito il testo della sentenza 30 maggio 2014, n. 12291:
Svolgimento del processo
S. E. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo con cui le era stato intimato di pagare la somma di € 3.285,35, oltre a interessi e spese , in favore della S. F. Srl, per canoni di locazione insoluti.
La ricorrente ha eccepito di aver validamente esperito il recesso ai sensi dell'art. 4 L.
392/78, per gravi motivi consistenti nel disturbo arrecatole dal continuo abbaiare di un cane di proprietà dell'inquilino del piano sovrastante; chiedeva quindi di dichiararsi risolto il contratto di locazione a far data dal 1.04.04 senza nulla più dovere .
Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto valido il recesso esercitato dall'opponente ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto .
La Corte di appello di Brescia ,con sentenza depositata il 28-5-2007, ha confermato la sentenza di primo grado.
Propone ricorso la S. F. Srl con un motivo.
Non presenta difese l'intimata.
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