Vendita in blocco e prelazione del locatario
Prelazione del locatario e notifica di una sola copia del ricorso in Cassazione al difensore di piu' parti sono i temi di Cass. 18265/2014

Cosa accade a notificare il ricorso per cassazione in una unica copia per più controparti assistite dal medesimo difensore?
Con Sentenza del 26 agosto 2014, n. 18265 la Corte di Cassazione richiama SSUU n. 29290 del 15/12/2008 e ricorda che "la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell' inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo"
Ma il caso, al di la della questione processualistica di rito, si occupa del diritto di prelazione posto in capo all'inquilino di immobile ad uso commerciale.
Parte ricorente criticava la sentenza del gravame che aveva definito "vendita in blocco", invece che "vendita cumulativa", la compravendita che il venditore-locatore aveva strumentalmente posto in essere, aggregando più immobili al solo fine di aggirare l'obbligo di prelazione; e ciò aveva fatto, affermava il ricorrente, sulla base di un elemento (unicità dell'atto di vendita e del prezzo di acquisto) puramente formale e del tutto irrilevante al fine di discernere le due diverse situazioni.
Secondo la Suprema Corte, "perchè sussista vendita in blocco non è indispensabile che questa riguardi l'intero edificio in cui è compreso l'immobile locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un "unicum" e siano venduti non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti ad un soggetto diverso da colui che conduce in locazione per uso diverso uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un "quid" differente dalla mera somma delle singole unità immobiliari".
Diseguito il testo della Sentenza Corte di Cassazione 26 agosto 2014, n. 18265
Svolgimento del processo
Il 5 luglio 1991 B.S. conveniva in giudizio B. G. e Be.Si. nonchè G.L. e F. P., chiedendo l'attribuzione della proprietà dell'unità immobiliare da lui condotta in locazione (negozio di pelletteria) sita in [...OMISSIS...], ed acquistata dai primi due convenuti con atto di compravendita 21 febbraio 1991 (atto al quale la G. aveva partecipato come alienante della nuda proprietà, e la F. come usufruttuaria rinunciante). Affermava che l'alienazione dell'unità immobiliare in oggetto, avvenuta unitamente ad altre, aveva violato il suo diritto di prelazione, con conseguente diritto di riscatto ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39.
Nella costituzione in giudizio delle sole parti compratrici, e previa consulenza tecnica d'ufficio, interveniva la sentenza n. 653/06 con la quale l'adito tribunale di Piacenza dichiarava la sussistenza in favore di parte attrice del diritto di riscatto dell'unità immobiliare dedotta in giudizio, con conseguente trasferimento della proprietà della medesima ai sensi della normativa testè citata.
Proposto appello dagli acquirenti Ba. e Be. - nel corso del quale si costituivano B.M. e G. in qualità di eredi di B.S., nonchè la G., restando invece contumace la F. - veniva emessa la sentenza n. 986 del 25 settembre 2008, notificata il 29 ottobre 2008, con la quale la corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del tribunale, respingeva la domanda di riscatto, ritenendo che si fosse nella specie in presenza non già di una vendita cumulativa o aggregata di unità immobiliari, bensì di una vera e propria vendita in blocco esente da prelazione.
Avverso tale sentenza viene da B.M. proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resistono con controricorso Ba.Gi. e Be.Si.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
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