L'altalena della cd. Accessione Invertita - Un ulteriore intervento delle SS.UU.
L'occupazione definitiva con irreversibile trasformazione del terreno da parte della P.A. non comporta l'acquisizione dello stesso terreno. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent 735/15)

Scomodato, questa volta, l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per chiedere il riconoscimento della proprietà del proprio terreno nonostante l'occupazione e la successiva realizzaione di un'opera pubblica che aveva trasformato in modo irreversibile il sedime. L'occupazione d'urgenza, nel caso di specie, era divenuta illegittima poiché il decreto di esproprio non era intervenuto nel biennio successivo.
Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione a SS.UU. Sentenza n. 735 del 19/01/2015. Nella motivazione le SS.UU. ricordano che " ... la Corte di Strasburgo ha affermato che «lo Stato dovrebbe, prima di tutto, adottare misure tendenti a prevenire ogni occupazione fuori legge dei terreni, che si tratti d'occupazione sine titulo dall'inizio o di occupazione inizialmente autorizzata e divenuta sine titulo successivamente ... Inoltre lo Stato convenuto deve scoraggiare le pratiche non conformi alle norme delle espropriazioni lecite, adottando disposizioni dissuasive e ricercando le responsabilità degli autori di tali pratiche. In tutti i casi in cui un terreno è già stato oggetto d'occupazione senza titolo ed è stato trasformato in mancanza di decreto d'espropriazione, la Corte ritiene che lo Stato convenuto dovrebbe eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono sistematicamente e per principio la restituzione del terreno".
Alla luce di questa indicazione che proviene dall'Europa le SS.UU. si sono conformate.
Si era formato, in verità, un duplice orientamento il quale, pure ricordato dalla Suprema Corte, da un lato ed in modo prevalente continuava a riconoscere "l'istituto dell'occupazione espropriativa, configurata come illecito istantaneo con effetti permanenti, ed attribuisce al proprietario l'intero controvalore del bene espropriato", con la perdita definitiva della proprietà del terreno da parte dell'originario proprietario. Da altro lato prendeva forma in modo sempre più consistente il principio secondo il quale non poteva concretarsi una espropriazione indiretta ai danni della proprietà tenuto conto, altresì, delle indicazioni provenienti dalla CEDU.
L'interessante sentenza smonta in via (forse) definitiva l'impianto normativo sul quale fino ad ora si era fondata la occupazione espropriativa o accessione invertiva a favore della Pubblica Amministrazione. E conclude con la seguente massima:
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio, secondo il quale, in caso di illecito spossessamento di un privato da parte della P.A. con l’irreversibile trasformazione del terreno con la realizzazione di un’opera pubblica (cd. accessione invertita) non ne comportano l’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, conservando il privato il diritto alla restituzione del bene, salvo non preferisca chiedere il risarcimento del danno. Spetta, in ogni caso, per la perdita delle utilità ricavabili dal terreno per l’illegittima occupazione, il diritto al risarcimento del danno, la cui prescrizione quinquennale decorre, per la perdita del godimento, dalle singole annualità, mentre, per la reintegrazione per equivalente, dalla data della domanda.
Di seguito il testo della Sentenza n. 735 del 19/01/2015 della Corte di Cassazione a SS.UU.:
Svolgimento del processo
Con citazione del 31 ottobre 1968 R. B. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi il Comune di L., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'illegittima occupazione di un terreno, sul quale era stato realizzato un edificio scolastico; in particolare, l'attore precisava che l'occupazione d'urgenza dell'area, di sua proprietà in ragione di tre quinti, era stata autorizzata con decreto del 19 novembre 1953 ed era divenuta illegittima poiché il decreto di esproprio non era intervenuto nel biennio successivo. Dopo la morte dell'attore il giudizio veniva proseguito dalle eredi G. Albani, A. B., S. B. e D. B.. Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 9 novembre 1995, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto.
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