Competenza territoriale nella procedura monitoria promossa dall'avvocato

La Cassazione (Ord. 5810/15) si esprime in ordine alla competenza territoriale per il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'avvocato contro il proprio cliente

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Competenza territoriale nella procedura monitoria promossa dall'avvocato

Quale foro deve considerare competente l'avvocato che si accinge a depositare un ricorso per decreto ingiuntivo per recuperare un proprio credito, un proprio compenso professionale, tenuto conto del fatto che il cliente può essere qualificato come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo?

La questione non è peregrina, tenuto altresì conto delle diverse possibilità concesse all'avvocato per recuperare il proprio credito.

Non va dimenticato, infatti, che il recupero della parcella potrebbe avvenire con atto di citazione, con ricorso monitorio oppure con la speciale procedura prevista con Legge del 13 giugno 1942, n. 794 titolata "Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile" la quale all'art. 28 permette una via peculiare e, appunto, speciale per l'avvocato:

Art. 28.
Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14.

In questo specifico caso la competenza territoriale è definita dalla stessa norma individuando quale giudice competente quello che era stato adito per il processo. Se non fosse che per questo speciale procedimento si dovrà tenere in considerazione la modifica apportata dal decreto legislativo che ha riunificato in tre tipologie tutti i procedimenti speciali. Nel nostro caso l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 nel prevedere il rito sommario conferma la competenza territoriale dell' "ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".

L'art. 14 testualmente recita:

Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.  

 

Venendo, invece, al caso specifico del ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di diritto di credito potrebbero venire in considerazione i vari fori alternativi previsti dal codice di procedura civile.

Tuttavia si dovrà tenere in considerazione la normativa contenuta nel Codice del Consumo.

Il foro del consumatore è definito dall'art. 66-bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che testualmente recita:

Art. 66-bis.
Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

 

Ai sensi dell'art. 637, terzo comma, c.p.c. invece, "Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono".

Questo il dilemma risolto dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5810 del 23/03/2015. Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5810/15) il ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di un credito di un avvocato contro il proprio cliente consumatore ha in ogni caso come foro competente (alternativo) quello ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale e' iscritto.

Secondo la Corte di Cassazione "Il carattere speciale del foro dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., che attribuisce all'avvocato la possibilità di sceglierlo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., è stata implicitamente, ma chiaramente, confermata dalle successive pronunce che hanno ritenuto prevalente rispetto allo stesso il foro del consumatore (che qui, all'evidenza, non viene in rilievo), ma esclusivamente in considerazione dei peculiari caratteri di quest'ultimo foro esclusivo (Cass. n. 5703 del 2014; n. 12685 del 2011)".

 

Di seguito  il testo della Ordinanza Corte di Cassazione n. 5810 del 23/03/2015

 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati