Il condominio trattiene gratis i lavori fatti dal condomino

Il condominio potra' trattenere le opere eseguite dal singolo condomino senza che possa essere invocato l'art 936 c.c. Cassazione ordinanza n. 4901/15

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Il condominio trattiene gratis i lavori fatti dal condomino

Singolare caso posto innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha definito il procedimento con Ordinanza n. 4901 dell’11 marzo 2015 in tema di accessione, nel particolare caso previsto dall'art 936 del codice civile titolato "Opere fatte da un terzo con materiali propri".
Un condomino aveva costruito su suolo rivelatosi poi essere condominiale una complessa struttura, se non altro di ingente valore economico ... si trattava di un impianto sportivo.

L'opera, l'impianto sportivo, essendo stato costruito su terreno di proprietà del condominio - di cui lo stesso costruttore era condomino - era oramai ugualmente di proprietà di quest'ultimo nel rispetto del principio della accessione ex art. 934 c.c. Il costruttore, quindi, reclama il diritto al pagamento del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione ai sensi dell'art. 936 c.c.

Anche se il caso di specie può essere replicato assai difficilmente, di interesse è il principio di diritto che scaturisce dalla sentenza. Per comodità di comprensione riportiamo l'art 936 del codice civile invocato dal ricorrente per avere riconosciuto perlomeno il prezzo del materiale utilizzato:

Art. 936
Opere fatte da un terzo con materiali propri

Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Secondo la Corte di Cassazione il costruttore del nostro caso non poteva essere qualificato come "terzo" essendo egli stesso un condomino di quel condominio.

Con la conseguenza che se il condomino non è terzo rispetto al condominio non potrà richiedere le somme spese per l'esecuzione delle opere da lui eseguite sul bene comune.

Nel nostro caso la terzietà era ulteriormente da escludersi per la presenza di un rapporto contrattuale del costruttore con il fondo, di cui era affittuario.

Attenzione, quindi, a svolgere opere su fondo condominiale. Il singolo condomino rischia di non avere più la restituzione di quanto speso mentre il condominio tratterrà, con un indubbio vantaggio, quanto realizzato.
 

Di seguito il testo dell'Ordinanza n. 4901 depositata l’11 marzo 2015 della Corte di Cassazione:

 

CONSIDERATO IN FATTO

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