Immissioni rumorose e risarcimento del danno
Per le immissioni rumorose il risarcimento del danno puo' essere quantificato in re ipsa? Sul diritto al riposo notturno. Corte di Cassazione, Sentenza 26899/14

La presenza di un piano bar - cabaret proprio adiacente all'abitazione creava disturbo al riposo notturno per molto tempo, circa tre anni. Adito il giudice competente, previo esperimento di procedura d'urgenza, si chiedeva che fosse accertata l’intollerabilità delle immissioni di rumore (schiamazzi e diffusione di musica ad alto volume fino a notte inoltrata); che venisse inibita la prosecuzione dell’attività di disturbo e che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni, alla salute ed esistenziale, ad essi provocati.
Appellata la condanna del locale e poi ricorso per cassazione contro la conferma d'appello, il locale-bar lamentava innanzi alla Corte di Cassazione di essere stato condannato al risarcimento dei danni sulla base del solo accertamento dell’effettiva sussistenza di immissioni intollerabili, senza previamente accertare se da tali immissioni siano effettivamente derivati alle intimate danni risarcibil. Si lamentava, in sostanza, la carenza del necessario elemento probatorio e che la condanna in sostanza aveva ritenuto esistente il danno in re ipsa.
La Suprema Corte chiarisce che le istanti non hanno affatto chiesto un danno qualificabile come biologico con relativa applicazione tabellare, bensì hanno dedotto l’indebito, grave pregiudizio arrecato per almeno tre anni al riposo notturno, alla serenità e all’equilibrio della mente, ed alla vivibilità delle loro case.
Secondo la Corte esiste il "diritto al riposo notturno". La relativa violazione comporta il diritto al risarcimento del danno in via equitativa sulla base della considerazione che il relativo danno in analoghe circostanze può ritenersi comune a tutti (salvo a coloro che siano affetti da sordità).
Di seguito il testo di Corte di Cassazione, Sentenza del 19 dicembre 2014 n. 26899:
Svolgimento del processo
Con due atti di citazione notificati il 19 gennaio 2004 ed il 3 marzo 2004 – che facevano seguito ad altrettanti ricorsi per provvedimento di urgenza – R.C., M.Z., C.M., C.S., M.C., M.Z. ed E.A.M. hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano – sez. dist. di Legnano, il Circolo F. e P. , avente sede nell’immobile adiacente a quello da essi occupato, e la s.r.l. Il B. che svolgeva attività di Piano-Bar e cabaret quale affittuaria dell’azienda-Bar al servizio del Circolo, chiedendo che venisse accertata l’intollerabilità delle immissioni di rumore (schiamazzi e diffusione di musica ad alto volume fino a notte inoltrata); che venisse inibita la prosecuzione dell’attività di disturbo e che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni, alla salute ed esistenziale, ad essi provocati.
Le convenute hanno resistito alle domande, che il Tribunale ha accolto con sentenza n. 130/2007, condannando le stesse ad eseguire le opere di insonorizzazione disposte dal CTU; ad uniformarsi agli orari di chiusura dei locali ed a pagare a ciascuno dei convenuti la somma di € 6.500,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di causa (previa devalutazione alla data degli illeciti).
Proposto appello dalle soccombenti, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 20 Ottobre – 12 novembre 2010 n. 3071 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico delle appellanti le spese processuali.
Queste ultime propongono due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.
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