Legittimazione dell'Amministratore Condominiale nella difesa dell'edificio
L'Amministratore codominiale e' legittimato attivo nelle cause di difesa dell'edificio anche se coinvolgono beni di esclusiva proprieta'. Cass. 8512/15

L'Amministratore del condominio aveva agito in giudizio contro l'impresa costruttrice dell'edificio condominiale a seguito del manifestarsi di copiose infiltrazioni che avevano ammalorato parti delle strutture condominiali e che avevano interessato, in particolare, le proprietà esclusive di alcuni condomini, così come aveva riscontrato la CTU.
Si poneva il problema circa la possibilità da parte dell'Amministratore Condominiale di agire per la difesa anche di parti di edificio non aventi carattere di condominialità. Più esattamente era stato formulato il seguente quesito di diritto: «Se, anche in relazione a tali parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini (pavimentazione o faccia superiore delle solette), oltre che con riguardo a quelle "comuni" (frontalini e faccia inferiore delle solette), sussista o meno la legittimazione ad agire ex art. 1669 cod. civ. dell'amministrazione del condominio ai sensi dell'art. 1130, n. 4, cod. civ.».
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8512 del 27 aprile 2015 si eprime per la sussistenza della legittimazione attiva dell'amministratore condominiale "a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ., a tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivino da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini".
Di seguito il testo di Corte Cassazione Civile Sentenza n. 8512 del 27/04/2015:
Ritenuto in fatto
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