Locazione: illegittimo trattenere il deposito cauzionale anche se si lamentano danni

Contratto di Locazione: quando si determina il momento in cui sorge l'obbligo della restituzione del deposito cauzionale secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3882/15)

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Locazione: illegittimo trattenere il deposito cauzionale anche se si lamentano danni

La generica richiesta/pretesa di risarcimento danni nei confronti dell'inquilino permette a parte locatrice di evitare la restituzione del deposito cauzionale?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, con recente Ordinanza (del 25 febbraio 2015, n. 3882).

Secondo la Corte di Cassazione "l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione (sentenze 15 ottobre 2002, n. 14655, e 21 aprile 2010, n. 9442)".
 

Di seguito il testo della Sentenza 3882/2015 Corte di Cassazione:

 

Svolgimento del processo

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