PCT: direttiva ministeriale obbliga le imprese a dotarsi di PEC
Un aiuto alle comunicazioni telematiche via PEC: una direttiva ministeriale obbliga le imprese ad avere una PEC regolarmente registrata e aggiornata

Una Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, adottata di concerto con il Ministro della Giustizia chiarisce gli obblighi delle imprese registrate alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese, di dotarsi di Posta Elettronica Certificata. Tale chiarimento va incontro all'esigenza di standardizzazione delle procedure del Processo Civile Telematico.
La direttiva ministeriale impone alle imprese non solo di comunicare al Registro delle Imprese una propria PEC funzionante ma altresì di tenere aggiornato il dato in caso di variazioni.
Attribuisce alle Camere di Commercio il dovere di effettuare periodicamente i controlli necessari conferendo alle stesse poteri sanzionatori in caso in cui emergano situazioni di irregolarità.
Scrive il ministero della giustizia: "la direttiva è particolarmente rilevante ai fini dell’implementazione del Processo civile telematico poiché, fornendo precise disposizioni per la pubblicazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), consente l’utilizzo di tali caselle di posta elettronica per lo scambio di informazioni in modo univoco, certificato ed esclusivamente elettronico".
Di seguito il testo della direttiva
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed in particolare il comma 2, secondo cui: "Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro delle imprese";
Visti gli articoli 2188, 2190 , 2191, 2194 e 2630 del codice civile;
Visto l'articolo 6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice
dell'amministrazione digitale", che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata PEC);
Visto l'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che al comma
6 prevede che tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, ed al comma 6 bis prevede la relativa sanzione per il mancato adempimento;
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono
tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata pena l'irrogazione di specifica sanzione;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", che prevede che quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro
ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17;
Tenuto conto della nota dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 18 dicembre 2013, n. 9089,
indirizzata ai gestori di PEC, che prevede il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta elettronica certificata;
Osservata una disomogeneità nell'applicazione delle citate disposizioni sul territorio nazionale da parte degli uffici del registro delle imprese;
Considerato che tale disomogeneità rappresenta un sicuro e grave ostacolo all'ordinato svolgimento dell'attività delle imprese, nonché all'affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese ed all'implementazione dell'agenda digitale italiana, con particolare riferimento al processo civile telematico di cui all'articolo 16 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ;
Tenuto conto dei più recenti pareri espressi in materia di indirizzi non univoci di posta elettronica certificata, dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Agenzia per l'Italia digitale, in base ai quali si devono considerare superate le diverse indicazioni operative fornite in passato;
Ritenuto, pertanto, indispensabile emanare, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, una direttiva volta ad uniformare l'applicazione delle disposizioni normative in questione da parte degli uffici del registro delle imprese;
Sentita l'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio - che ha espresso il proprio positivo avviso con nota prot. n. 8253 del 25 marzo 2015;
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