Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione: intervento della Cassazione

I regolamenti edilizi locali non superano le norme generali. Un caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento. Cassazione Sentenza n. 17043/15

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Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione: intervento della Cassazione

Con una interessante sentenza (Sentenza n° 17043 del 20/08/2015), la Corte Cassazione, Sez 2°, interviene in un caso di demolizione e ricostruzione mascherato da ristrutturazione ma comportante, in realtà, un aumento della superficie, delle altezze e dei volumi.

Nel caso di specie, un vecchio edificio costruito in aderenza veniva demolito e ricostruito sfruttando la possibilità di aumento dei volumi fino al 30% concessa dagli strumenti urbanistici locali. Ciò comportava anche un aumento delle altezze complessivamente per oltre un metro. Il Tribunale di primo grado ordinava la demolizione ma la corte d'appello riformava la sentenza di prima istanza assumendo che " ... le norme locali che limitavano entro determinate misure l'incremento di volume, superficie e altezza del nuovo edificio rispetto a quello preesistente, non erano integrative dell'art. 873 c.c. in materia di distanze e non conferivano al vicino, pertanto, il diritto di ottenere la demolizione delle costruzioni realizzate in violazione delle stesse". Trattandosi di ristrutturazione non vi era l'obbligo di rispetto delle distanze fra costruzioni

La Suprema Corte cassa il predetto ragionamento, preliminarmente sul fatto che l'intervento edilizio in esame non può essere configurato come intervento di ristrutturazione. Afferma la S.C. : "Il concetto normativo di ristrutturazione edilizia è disciplinato dall'art. 31, 1° comma, lett. d) della legge n. 457/78, applicabile ratione temporis alla fattispecie (il D.P.R. n. 280/01, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è entrato in vigore il 30.6.2003), e in base al 2° comma dello stesso articolo tale norma prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".

E richiamando se stessa ricorda i contorni del concetto di ristrutturazione con queste parole: "la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima".

A conclusione dell'iter logico espresso, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

"la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione, si attua, nel rispetto dell'art. 31, 1° comma, lett. d) della legge n. 457/78, mediante interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume. In presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della medesima, e alla relativa tutela ripristinatoria, non essendo concesso ai regolamenti locali di incidere, neppure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d'incremento edilizio, sulle anzi dette nozioni normative e sui rimedi esperibili nei rapporti interprivati".

 

Di seguito il testo di Corte Cassazione Sez 2 Sentenza n° 17043 del 20/08/2015:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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