Sulla validità del foro esclusivo inserito nel regolamento condominiale
Foro convenzionale inserito in un regolamento condominiale e impugnazione di delibera assembleare: questione di competenza decisa dalla Corte di Cassazione (Ordinanza 17130/15)

Con recente provvedimento la Corte Cassazione ha statuito (Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015) in ordine alla derogabilità del foro esclusivo previsto in materia di impugnativa di delibera condominiale.
Secondo la Suprema Corte è ben vero che l'art. 23 c.p.c. introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale; tuttavia il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile.
Nelle ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale stabilite dall'art. 28 c.p.c. non vi rientra, afferma ancora la Corte, il foro per le cause tra condomini, con la conseguenza che "il foro ex art. 23 c.p.c., è derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto".
Nel caso di specie il foro convenzionale era stato stabilito dal regolamento condominiale il quale prevedeva tale deroga alla competenza "per ogni controversia relativa al regolamento stesso". Tale clausola risultava applicabile, secondo la S.C., posto che la nullità o l'annullamento dell'assemblea condominiale era stata richiesta per violazione delle norme di regolamento in materia di valida costituzione dell'assemblea.
Di seguito il testo di Corte Cassazione Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
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