Assegno postdatato lasciato in garanzia e nullità del relativo patto

Il rilascio di assegno in bianco o postdatato in garanzia è contrario alle norme imperative ed il relativo patto di garanzia è nullo. Corte di Cassazione Sent n. 10710/16

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Assegno postdatato lasciato in garanzia e nullità del relativo patto

La Corte di Cassazione civile (con Sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016) ha avuto modo di esprimeersi in ordine alla validità - o meglio della non validità - del titolo di credito emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso fra le parti.
Si tratta di una prassi molto diffusa nel mondo imprendtoriale, quella di farsi rilasciare un assegno senza data o postdatato - di un certo importo o addirittura senza importo - che funga da garanzia di buon adempimento delle obbligazioni assunte, con l'intento che quell'assegno possa essere posto all'incasso nel caso si verifichi l'inadempimento, oppure restituito nel caso di esatto adempimento.

Sul punto non vi sono novità ecclatanti. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento conferma che il patto di garanzia così formato "è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ".
E aggiunge: "Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ.".

Già la Corte di Cassazione del 2013 (sent. n. 26232/13) aveva affermato: "In argomento, occorre, allora, affermare il principio in ragione del quale l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia (nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento) , è contrario alle norme imperative e da luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. (Cass. 19 aprile 1995, n. 4368)".  Ma analogamente Trib. Napoli, 12/06/2015 e Trib. Taranto Sez. III, 20/01/2015.

Il rilascio di un assegno in garanzia, in sostanza, è prassi da abbandonare e che non ha alcun significato giuridico - stante la nullità del relativo patto - ed espone oltretutto il prenditore ad accuse aventi rilevo penalistico, ad es. di appropriazione indebita, come già è accaduto.


Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 10710 del 24/05/2016:

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

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