Espropriazione Sanante e competenza per la determinazione giudiziale delle indennità

Acquisizione sanante: le Sezioni Unite si esprimono in ordine alla giurisdizione e competenza della richiesta di indennizzo e risarcimento. SS.UU. civili Sentenza n. 15283/16

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Espropriazione Sanante e competenza per la determinazione giudiziale delle indennità

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15283 del 25 luglio 2016, si occupano della annosa questione della occupazione di aree senza titolo della P.A., denominata nel tempo anche accessione invertita e da ultimo occupazione acquisitiva o espropriazione acquisitiva. In questa sentenza le SS.UU. si occupano in particolare della giurisdizione e competenza per l'azione di richiesta di pagamento dell'indennizzo e del risarcimento da parte del proprietario del terreno acquisito.

Ai sensi dell'art. 42-bis D.L. 98/11 "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ...". Il comma 3 prescrive che " ... per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.",  e poi nel successivo 4 comma " ...  nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2".

La problematica affrontata dalla Suprema Corte nasce dalla diversa terminologia utilizzata nel primo comma dell'articolo sopra riportato rispetto al terzo comma. Il proprietario espropriato, infatti, nel primo comma viene dichiarato avere diritto ad una indennità, alla liquidazione del valore venale del suolo qualificato come indennità. Il terzo comma aggiunge il diritto ad una ulteriore somma, pari al 5% sul valore come sopra quantificato, ma definito, questa volta, come diritto "a titolo risarcitorio".

Si solleva, quindi, avanti alla Corte il quesito se debba intendersi modificata la giurisdizione in merito al diritto risarcitorio.

Secondo le SS.UU. "il dubbio va risolto in senso negativo". E continua affermando: " ... che l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell'immobile, menzionato al comma 3, non è che una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" previsto dal comma 1 e da liquidarsi, appunto, ai sensi del comma 3; indennizzo il diritto al quale ... sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante, ..." .

Il titolo risarcitorio è una imprecisione lessicale dovendosi trattare sempre, invece, come indennizzo. "Deve quindi concludersi che l'uso dell'espressione "a titolo risarcitorio" nel comma 3 dell'art. 42 bis, riferita all'interesse, sia una mera imprecisione lessicale, che non altera la natura della corrispondente voce dell'indennizzo, il quale essendo unitario non può che avere natura unitaria".

Attratta, pertanto, la giurisdizione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria le Sezioni Unite confermano la competenza della Corte d'Appello in unico grado. Si legge, infatti: " ... è lecito trarre la conclusione - analoga a quella già tratta dalla giurisprudenza di questa Corte nell'assetto normativo precedente al D.P.R. n. 327 del 2001 (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 7191/1997) - che quella della competenza della corte d'appello in unico grado è in realtà la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato ... "

 

Di seguito il testo di
Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 15283 del 25/07/2016:

 

Svolgimento del processo

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