Fallimento in estensione di una s.r.l. per l'insolvenza della s.r.l. partecipata di fatto
Lo stato di insolvenza di una società a responsabilità limitata partecipata da altre s.r.l. - anche di fatto - porta all'estensione del fallimento della prima alle altre. Cassazione Sent. n. 1095/16

Con Sentenza n. 1095 del 21 gennaio 2016 la Corte di Cassazione civile ha espresso la propria decisione in una peculiare controversia in ordine alla fallibilità, in estensione, di due società a responsabilità limitata che assieme costituivano - secondo la corte del merito - una società di fatto che gestiva una terza società quest'ultima in stato di insolvenza. Andando a fallire la società di fatto essa estendeva a sua volta il fallimento ai soci della stessa che altro non erano che le due società a responsabilità limitata di cui abbiamo detto.
La questione verte in tema di applicazione dell'artt. 2361 codice civile in relazione all'art. 147 L.Fall. Per comodità si cita l'art. 2361 c.c. titolato "Partecipazioni":
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesimdeve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
Secondo parte ricorrente per cassazione, la sentenza del merito era viziata in particolare per aver ravvisato una impossibile costituzione di società di fatto fra due societa a r.l., senza che detta costituzione fosse transitata attraverso una formale decisione assembleare, ma semplicemente scaturente da atti gestori degli amministratori. E più in generale il ricorrente sottoponeva alla Suprema Corte la " ... questione relativa alla fallibilità di una società di capitali, nella specie società a responsabilità limitata, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorchè la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall'art. 2361 c.c., comma 2".
Emerge la questione della mancanza di controllo dei soci riguardo agli atti gestori degli amministratori di una s.r.l. non essendo - salvo il tutto passi invece attraverso una approvazione assembleare - tipicamente oggetto dell'attività amministrativa la costituzione di una società di fatto.
Tuttavia, riguardo alla possibilità o meno - e quindi sulla validità o nullità dei relativi atti - per degli amministratori di porre in essere atti di gestione di una società di fatto, la S.C. afferma che gli " ... amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; dunque, sussiste il potere degli amministratori di attuare l'oggetto programmato sotto ogni aspetto, ma anche al di fuori dell'oggetto essi sono in grado di impegnare la società"; confermando implicito nei poteri degli amministratori di una società di capitali il porre in essere i predetti atti gestori.
Ed aggiunge: "Il sistema ordinamentale della società azionaria esclude, in via di principio, la nullità o l'inefficacia dell'atto negoziale compiuto dagli amministratori in violazione delle disposizioni sull'autorizzazione assembleare, nelle fattispecie che la richiedano in occasione di determinati negozi: tutto ciò in coerenza con la scelta di fondo della riforma del 2003 in favore di una tutela di tipo obbligatorio, piuttosto che caducatoria".
Alla luce di ciò si dovrà, conseguentemente, ammettere che una società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa operando in società di fatto con altri, debba rispondere delle conseguenze derivanti da una siffatta impalcatura societaria; aggiungendo che, in fin dei conti, l'assemblea dei soci si assume anche le conseguenze della errata scelta dei propri amministratori. Afferma, infatti: "Al potere di scegliere liberamente la persona che rivesta la carica di organo amministrativo vanno ricondotte, se si vuole, le conseguenze di un eventuale errore in capo alla società che lo abbia nominato".
Riguardo all'analisi della estensione della responsabilità ai soci illimitatamente responsabili la Corte di Casssazione ricorda che " la partecipazione di una società di capitali in una società di persone non tanto comporta una modificazione dei diritti dei soci, quanto della società partecipante stessa, che diviene illimitatamente responsabile. I soci di questa, invece, continuano ad essere vincolati nei limiti del conferimento". Con la conseguenza che la costituzione di una società di fatto non va ad incidere nell'oggetto sociale - "sostanziale modificazione dell'oggetto sociale" - né si potrà riconoscere il conseguente diritto del socio della partecipante a recedere dal rapporto sociale.
Continua, la Suprema Corte, affermando che l'efficace assunzione della partecipazione in una società "comporta tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili". Conseguentemente, "accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione, ai sensi dell'art. 147, comma 1, L. Fall.. La norma, nel testo derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, è coerente con la disciplina della riforma societaria, operando un riferimento al capo 3 del titolo 5 del libro 5 del codice civile, ivi compreso l'art. 2297 c.c. sulla società in nome collettivo irregolare, strutturalmente analoga alla società di fatto esercente attività d'impresa commerciale".
A conclusione delle argomentazioni su accennate la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:
"La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361 c.c., comma 2, dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorchè l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c., comma 2, n. 5".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 1095 del 21/01/2016:
Svolgimento del processo
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