La Cassazione torna sul preliminare con immissione nel possesso

La consegna del possesso dell'immobile con la firma del preliminare di compravendita non attribuisce vero e proprio possesso ma mera detenzione, non utile ai fini dell'usucapione. Cassazione Sent. n. 5211/16

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La Cassazione torna sul preliminare con immissione nel possesso

Preso in locazione un immobile, successivamente il conduttore stipulava contratto preliminare di acquisto dell'immobile stesso, il quale preliminare prevedeva l'immissione nel possesso. Di conseguenza dalla data della sottoscrizione del preliminare non venivano ulteriormente versati canoni.

L'atto definitivo, tuttavia, non veniva stipulato e il tutto rimaneva in questo stato per oltre vent'anni. Fallito il promittente venditore, la curatela richiedeva la restituzione dell'immobile. Resisteva il promittente acquirente eccependo di avere usucapito l'immobile avendone avuto il possesso ultraventennale. Quid juris?

Al quesito risponde la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 5211 del 16 Marzo 2016, la quale, in verità, non fa che confermare propria costante giurisprudenza.

Afferma la sentenza sotto riportata: "secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori".

In effetti un precedente riportato in questa rivista risale a poco tempo fa; vedasi "L'immissione nel possesso di cui al preliminare non consegna il vero possesso".

Tuttavia non è negata radicalmente la possibilità di possedere nel tempo successivo all'immissione nel possesso operata con un contratto preliminare.

Infatti, sempre secondo la Suprema Corte, l'eccepente l'usucapione avrebbe potuto dimostrare di esserer passato di status, da semplice detentore a possessore. Afferma la corte: " ... avrebbe dovuto perciò la Corte territoriale, al fine di poter ritenere l'esistenza di un possesso utile ad usucapionem, verificare se fosse intervenuta una interversione del possesso in capo al detentore, accertamento che invece ha del tutto omesso di compiere".

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 5211 del 16/03/2016:

 

Svolgimento del processo

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