Le regole della compensazione giudiziale riassunte dalle Sezioni Unite

Le regole della compensazione giudiziale spiegate dalle SS.UU. La compensazione di somme non liquide e la sospensione del processo in attesa dell'accertamento. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 23225/16

Tempo di lettura: 5 minuti circa
Le regole della compensazione giudiziale riassunte dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto in ordine alla compensazione giudiziale di opposti crediti e alla possibilità, nel caso uno dei due sia ancora in fase di accertamento, di sospensione della condanna al pagamento in attesa della definizione del giudizio di accertamento del credito contestato.

La giurisprudenza di legittimità, in realtà, è costante sui principi di diritto da applicarsi in materia dovendosi, tuttavia, tenere in considerazione la Sentenza n. 23573 del 2013 che si era sostanzialmente discostata dai predetti principi.

La Terza Sezione Civile, infatti, rilevava il contrasto tra l'orientamento di legittimità, secondo il quale se il credito opposto in compensazione non è certo, e cioè se il titolo giudiziale non è definitivo, non opera la compensazione, e la sentenza n. 23573 del 2013, secondo cui tale circostanza non è di ostacolo alla possibilità di opporre il controcredito in compensazione.

La Corte ricorda che l'art. 1243 - Compensazione legale e giudiziale - prevede

1. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili".

2. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione".

Ricorda altresì che "non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza". La contestazione del credito fa venir meno la sua liquidità, apportando il concetto che le SS.UU. denominano "liquidità processuale".

Il credito posto in compensazione oltre che essere "liquido" può essere anche "di pronta liquidazione", quindi non liquido ancora ma facilmente calcolabile.

Sul punto le SS.UU. si soffermano stante la delicatezza della questione, al fine di evitare che una semplice eccezione di controcredito (magari inventato o tutto da verificare) possa bloccare l'azione di recupero del primo credito questo invece certo liquido ed esigibile. Ed affermano: "La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione (Cass. 10352/1993, cit.). Il giudice del credito principale ha o la possibilità di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all'accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell'esistenza certa di quello opposto in compensazione; altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma "di pronta e facile liquidazione" richiesto dalla norma. Nè d' altro canto a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina dell'art. 35 c.p.c., non potendosi ravvisare il canone interpretativo dell'eadem ratio".

Ricordiamo per comodità quanto prevede l'art. 35 c.p.c. che risolve una problematica processuale, legata al superamento della competenza per valore del giudice adito:

Art. 35. (Eccezione di compensazione)

Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

La stessa S.C. esplicita il portato del combinato disposto affermando: "l'interpretazione dell'art. 1243 c.c., comma 2, non solo non collide con la disposizione contenuta nell'art. 35 c.p.c., ma ne costituisce conferma. Detta norma processuale prevede che se il giudice non è competente sull'eccepito controcredito contestato ed il credito principale è fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decide prontamente su di esso - (conformemente all'esigenza desumibile anche dall'art. 1243 c.c., comma 2, di decidere il più rapidamente possibile sul credito, se del caso subordinando la condanna ad una cauzione, analogamente alla sospensione cautelativa dell'art. 1243 c.c., comma 2) - e quindi non ne sospende la decisione, nè ai sensi dell'art. 295, nè ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e rimette la decisione sull'eccezione al giudice competente. Se invece il credito principale non è fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, rimette la decisione su entrambi i crediti al giudice competente sul credito opposto in compensazione, a norma dell'art. 34 c.p.c., a cui rinvia l'art. 35 c.p.c., u.c., - che così assume la configurazione di eccezione riconvenzionale di compensazione".

 

A conclusione le Sezioni Unite confermano il consolidato orientamento di legittimità affermando i seguenti principi di diritto:

A) "Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.".

 

--------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza n. 23225 del 15/11/2016:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati