Nullo il contratto di rendita vitalizia senza la sussistenza di alea

La componente dell'alea è elemento fondante del contratto di rendita vitalizia. Senza alea il contratto è nullo. Modalità di valutazione del rischio. Cassazione Sentenza n. 4825/16

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Nullo il contratto di rendita vitalizia senza la sussistenza di alea

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione ciile (Sentenza n. 4825 del 11 marzo 2016) le parti di un contratto di rendita vitalizia avevano pattuito la cessione di alcuni terreni agricoli a fronte dell'impegno dei beneficiari di corrispondere una rendita di un certo ammontare per tutta la durata della vita del cedente.

Il contratto veniva impugnato sulla base della considerazione che la rendita costituita, sostanzialmente, era pari alla rendita reale, vale a dire al valore dei frutti (civili) maturati dagli immobili ceduti, argomentazione, poi, confermata dalla CTU.

La rendita vitalizia è istituto previsto dal Codice Civile e ne riportiamo l'art. 1872:

Art 1872
Modi di costituzione

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Si tratta di un istituto ben diverso da quanto stipulato a livello finanziario, ed in particolare dal "prestito vitalizio ipotecario" di cui alla Legge 2 aprile 2015, n. 44.

La rendita vitalizia del codice civile è un contratto sottoposto necessariamente al rischio; l'alea ne costituisce elemento essenziale, come confermato anche dalla sentenza in commento.

Nel caso di specie i giudici del merito erano giunti ad opposte conclusioni. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto facendo riferimento all'età (76 anni) e alle condizioni di salute del cedente l'immobile. La Corte d'Appello riformava la sentenza del primo grado e dichiarava la validità del contratto.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma: "il contratto di vitalizio ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età: in tali ipotesi il contratto è nullo per difetto di causa".

 

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile  Sentenza n. 4825 del 11/03/2016:

 

Svolgimento del processo

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