Opposizione a decreto ingiuntivo e nullità della delibera dell'assemblea del condominio
Condominio: il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può conoscere della nullità della delibera assembleare. Cassazione Sentenza n. 305/2016

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione civile - con Sentenza n. 305 del 12 gennaio 2016 - un condomino opponeva il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dall'amministratore condominiale per il pagamento di spese approvate dalla maggioranza in sede assembleare sostenute per alcuni lavori di manutenzione straordinaria.
L'opponente contestava di dover pagare le somme ingiunte assumendo che la delibera assembleare era nulla in quanto i predetti lavori di manutenzione straordinaria riguardavano beni di proprietà esclusiva oltre che le parti comuni.
Il Giudice di Pace - giudice dell'opposizione - dichiarava la parziale nullità della delibera assembleare revocando il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale, in sede d'appello, rigettava l'opposizione proposta dal condomino.
Secondo il Tribunale, attesa l'inesistenza di un qualsivoglia nesso processuale di continenza o pregiudizialità necessaria tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e quello di impugnazione della delibera posta a base del ricorso monitorio richiesto da parte del condominio, era erronea la decisione del giudice di pace di accertare, ancorchè ai soli fini dell'accoglimento dell'opposizione, la nullità della delibera di approvazione delle spese.
Cita il Tribunale un precedente delle Sezioni Unite - 18/12/2009 n. 26629 - le quali avevano affermato il principio di diritto secondo cui, " ... nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate ... ".
Secondo la Suprema Corte tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso di radicale nullità della delibera assembleare sulla quale si andrebbe a fondare la pretesa monitoria. Infatti, sempre secondo la Corte, nella sentenza in esame, una attenta "lettura della motivazione del precedente in questione [ SS.UU. ] denota che concerneva una fattispecie che, alla luce dei principi affermati da Cass. n. 4806/2005, oggi andrebbe qualificata in termini di annullabilità (vizi relativi alla convocazione dei condomini), sebbene all'epoca ritenuta tale da determinare, secondo il preesistente orientamento giurisprudenziale, la nullità della delibera".
Sulla maturata distinzione giurisprudenziale dei casi di nullità dalla semplice annullabilità delle delibere dell'assemblea del condominio, vedasi anche questo articolo: "L'impugnabilia' delle delibere assembleari: quando sono nulle e quando annullabili".
Per valutare il potere del giudice dell'opposizione - a decreto ingiuntivo - di conoscere sulla validità o meno della delibera su cui si fonda l'azione monitoria si dovrà, quindi, distinguere il caso in cui il vizio della delibera porti all'annullabilità della stessa, rispetto al caso in cui si configuri, invece, la nullità, completando, la Suprema Corte, l'assunto con l'affermazione "così che appare assolutamente necessario ritenere che il limite in merito al rilievo dell'invalidità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, operi solo per le delibere annullabili".
Il giudice, invece, in sede di opposizione di decreto ingiuntivo potrà conoscere della nullità - potendola rilevare anche d'ufficio- della delibera assembleare posta a fondamento dell'azione monitoria quando questa sia affetta da nullità.
[Agg. maggio 2019:
vedi conferma in "Condominio: nella opposizione a decreto ingiuntivo non si discute della delibera assembleare"]
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 305 12/01/2016:
Svolgimento del processo
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