L'ordine di demolizione non va eseguito dal Comune ma dal PM

L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale di condanna non deve essere eseguito dalla pubblica amministrazione ma va affidato al Pubblico Ministero: Consiglio di Stato Sentenza n. 5324 del 24/11/2015

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L'ordine di demolizione non va eseguito dal Comune ma dal PM

Con propri provvedimenti amministrativi - ordine di demolizione - il Comune interessato aveva inteso dare attuazione all'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale di condanna per abusi edilizi accertati in sede, appunto, penale.

Gli ordini di demolizione venivano prontamente impugnati avanti il TAR competente e di seguito avanti il Consiglio di Stato il quale decideva, finalmente, con Sentenza n. 5324 del 24/11/2015.

Il CdS tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale - secondo il quale il Comune avrebbe legittimamente adottato provvedimenti volti ad ottemperare al predetto giudicato penale - con la decisione in commento toglie ogni dubbio in ordine alla incompentenza dell'ente territoriale sull'esecuzione della demolizione.

Afferma la Sentenza sotto riportata: "la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione ... ha chiarito che l'ordine di demolizione delle opere abusive impartito dal giudice penale in sentenza di condanna per violazioni alla normativa urbanistico-edilizia non deve essere eseguito dalla pubblica amministrazione ma, al contrario, la caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato conferma la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla pratica esecuzione dello stesso".

E conclude il massimo organo della giustizia amministrativa: " ... non essendo ipotizzabile che l'esecuzione d'un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministrazione, salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, l'organo promotore dell'esecuzione, secondo la citata giurisprudenza, va identificato nel Pubblico ministero, con connessa parallela funzione del giudice dell'esecuzione per quanto di specifica competenza".

 

Di seguito il testo di Consiglio di Stato Sentenza n. 5324 del 24/11/2015:

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

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