Condizionatori sul ballatoio condominiale: quando ne è legittima l’installazione

Il singolo condomino può installare il condizionatore nelle parti comuni purchè non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. Cassazione Ordinanza n. 17400/2017

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Condizionatori sul ballatoio condominiale: quando ne è legittima l’installazione

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 17400 del 13 luglio 2017, nell'affrontare un caso di utilizzo della cosa comune da parte di un singolo condomino, ha modo di evidenziare in quali casi e secondo quali modalità tale utilizzo esclusivo sia permesso.

Il caso prendeva il via dall'installazione da parte di un singolo condomino del motore del proprio condizionatore su di una piccola area comune a disposizione su quel piano. Agiva prontamente il condominio chiedendone la rimozione stante il divieto di utilizzo esclusivo delle parti comuni in violazione dell'art. 1102 del codice civile. La domanda trovava accoglimento nei giudizi di merito.

Le sentenze del merito avevano ritenuto violato l'art. 1102 c.c. ritenendo integrata la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata per l'installazione non consentiva agli altri condomini del piano la medesima installazione. L'art. 1102 c.c. sarebbe rispettato solamente nel caso in cui tutti e quattro i condizionatori (per i 4 condomini presenti nel piano) potessero essere posizionati sulla medesima parete. L'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti, infatti, andava ad occupare il 60% della superficie disponibile, impedendo con ciò l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano.

Il caso viene sottoposto alla Corte di Cassazione, la quale conferma la bontà delle sentenze di merito, confermando la correttezza dell'interpretazione dell'art. 1102 c.c. e specificando che un utilizzo esclusivo di una parte comune poteva avvenire in spregio all'altrui diritto di utilizzo solamente nel caso in cui:

1) gli altri condomini avessero espresso il loro consenso, oppure,
2) si fosse presentato un lungo comportamento inerte da parte degli altri condomini (accettazione tacita).

Neppure poteva essere richiamato, secondo la Cassazione, il principio del "godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio", poiché il motore di un condizionatore rappresenta una stabile installazione che altera in modo definitivo l'uso della cosa comune.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 17400 del 13/07/2017:


Ritenuto che il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza depositata il 12 marzo 2011, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio R.P., condannava i convenuti M.M. e B.C. a rimuovere l'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite;

che M.M. e B.C. proponevano appello avverso la pronuncia, deducendo l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio e l'omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione;

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