Invalida la delibera assembleare mancante di identificazione dei soci
Assemblea societaria e modalità di identificazione dei soci. Il verbale deve assicurare la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea. Cassazione Sentenza n. 603/2017

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza della I sez. Civ. n. 603 del 12 gennaio 2017, conferma la lettura, a parere mio e della prevalente dottrina, più logica dell’articolo 2375 del codice civile in merito all’identificazione dei soci in assemblea.
L’art. 2375, comma 1, cod. civ., in tema di verbale delle deliberazioni dell’assemblea di S.p.A., dispone che le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, verbale che deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il caso in esame ha avuto inizio con atto di citazione notificato il 25 settembre 2007, con cui CS evocava in giudizio C & Co. s.p.a. innanzi al Tribunale di Trieste, domandando l'annullamento di due delibere assembleari assunte in data 22 maggio 2007 e 31 maggio 2007 e aventi rispettivamente ad oggetto la nomina dell'amministratore unico e l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. L'attrice fondava la sua pretesa sulla violazione dell'art. 2375, l° co. c.c. e sull'art. 13, 3° co. dello statuto sociale e rilevava che nei verbali di entrambe le assemblee non era stato indicato il nominativo dei soci partecipanti.
La società convenuta, nel costituirsi, affermava essere sufficiente, ai fini della corretta indicazione dei nominativi dei soci, la sottoscrizione dei fogli di presenza allegati ai verbali delle due assemblee.
Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda e annullava le delibere impugnate.
Successivamente la Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2012, respingeva i due gravami.
Contro quest'ultima pronuncia ricorre per cassazione la società C & Co. SpA.
Secondo la società era del tutto pacifico che in occasione di ogni assemblea venisse redatto un foglio presenze con indicazione dei singoli soci e che tale documento fosse sottoscritto dall'interessato, dai membri del consiglio di amministrazione e da quelli del collegio sindacale. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il foglio presenze, in quanto non menzionato nel verbale, non potesse considerarsi un allegato di questo.
L'art. 2375 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6/2003, prescrive, al primo comma:
"Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno".
La norma costituisce superamento del dibattito dottrinale e giurisprudenziale vertente sul contenuto del verbale delle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni: dibattito originatosi dall'ambiguità della precedente versione della disposizione, la quale aveva autorizzato opposte conclusioni con riferimento alla questione circa l'analiticità o sinteticità della verbalizzazione.
La norma vigente richiede espressamente che l'identità dei partecipanti all'assemblea risulti dal verbale o da un allegato allo stesso. La previsione, unitamente a quella che esige l'indicazione, nel verbale, delle modalità e del risultato delle votazioni, oltre che l'indicazione, pure per allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, è diretta ad assicurare la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea da parte del socio assente e rappresenta lo strumento attraverso cui quest'ultimo è posto delle condizioni di apprezzare se ricorrano le condizioni per impugnare la delibera assunta. Ciò posto, l'art. 2377, 4° co., n. 3 c.c. stabilisce che la deliberazione non possa essere annullata per l'incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che tali mancanze impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera. Questo significa che, avendo riguardo agli elementi che l'art. 2375 c.c. impone di documentare, le carenze della verbalizzazione prive di influenza, ai fini dell'annullabilità della delibera, sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità di essa. L'indicazione dei partecipanti e dei votanti è di contro necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte, sicché la mancanza della relativa documentazione (anche in "allegato" al verbale) giustifica l'annullamento della delibera. In particolare, l'identificazione nominativa dei soci consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati (in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi). Si spiega, quindi, come il socio abbia un sicuro interesse all'impugnativa della delibera che risulti carente nella verbalizzazione concernente l'identificazione dei partecipanti all'assemblea e dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione l'assunto della ricorrente, secondo cui la documentazione inerente all'indicazione dei soci possa essere redatto su foglio separato, conservato presso la società, a disposizione dei soci, non può essere condiviso. Infatti, l'art. 2375 c.c., nel richiedere un "allegato", esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo a integrare le dichiarazioni presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate e i dati riferiti ai soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante: e ciò si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente unito, accluso, allo stesso.
La diversa opinione è non solo contrastante col significato letterale del termine impiegato dal legislatore, ma risulta, altresì, non congruente col senso dell'intervento normativo, che nell'esigere la presenza del suddetto "allegato", si pone in linea di discontinuità con quell'orientamento di giurisprudenza che ammetteva, secondo quanto si è sopra accennato, che l'elenco dei soci potesse non essere, per l'appunto, "allegato" al verbale, purché fosse formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti.
Davide Giovanni Daleffe
------------------------------
Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 603 del 12/01/2017
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!