Realizzare pergolati, pompeiane e pensiline con telo di copertura. Quale autorizzazione?

Sulle autorizzazioni per pergolati, pergotende, tettoie, gazebo e pompeiane coperte con materiale amovibile si esprime il Consiglio di Stato (Sentenza n. 306/2017)

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Realizzare pergolati, pompeiane e pensiline con telo di copertura. Quale autorizzazione?

Un interessante provvedimento del Consiglio di Stato (sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017) si sofferma sulle definizioni di gazebo, pergolato e pergotenda, tettoia veranda; sulle loro caratteristiche intrinseche e sui materiali di cui devono essere formate, in particolare la copertura.

Il caso era originato da un ordine di demolizione imposto dal Comune ad un opera costruita in aderenza ad un preesistente immobile, una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso.

Contro l'ordine di demolizione ricorreva il proprietario della struttura con esito negativo del primo grado. Il T.A.R. ha, infatti, ritenuto che "il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, non rende l'intervento ex se non sanzionabile con l'impugnato ordine demolitorio, in quanto, per come realizzato, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo", con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con la perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Non dello stesso parere il Consiglio di Stato, che coglie l'occasione per riepilogare le caratteristiche delle strutture esterne, variamente denominate, non aventi carattere di stabilità. Vediamole.

 

Il pergolato.

Secondo il Consiglio di stato il " ... pergolato costituisce infatti, una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone".

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie. Ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti.

 

Gazebo.

Il gazebo, secondo la Corte, "nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all'aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi".

L'opera oggetto di contestazione non può ritenersi facente parte del concetto di gazebo " ... perché la struttura è stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile in muratura".

 

Veranda.

Ricorda la Corte che "... nell'Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell'Allegato A) "Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili". La caratteristica è quella della presenza del vetro.

E aggiunge la sentenza: "la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire".

 

Pergotenda.

Viene richiamata recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui "tali strutture, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie".

Le "pergotende" non si connotano, continua la Corte, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Non costituiscano un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. "L''opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda".

 

 

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Di seguito il testo di
Consiglio di Stato sentenza n. 306 del 25/01/2017:

Fatto e Diritto

1.- La signora A.P. ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, l'ordinanza, n. 23 del 16 giugno 2015, con la quale il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Altavilla Silentina, le ha ingiunto di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione di una copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale, in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo.

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