Recesso dal contratto di appalto e prova del lucro cessante

Recesso ad nutum nel contratto di appalto (art 1671 c.c.), onere della prova del lucro cessante e quantificazione del danno secondo equità. Cassazione civile Sentenza 5879/2017

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Recesso dal contratto di appalto e prova del lucro cessante

Corte di Cassazione civile, con Sentenza 5879 del 08 marzo 2017, si è occupata dell'istituto del contratto di appalto civile e, in particolare, della risoluzione e recesso. Nel caso affrontato dalla Corte il committente chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento stante che l'appaltatore, all'invito a conformare l'opera alle previsioni contrattuali, entro un determinato termine, ai sensi dell'art. 1662 c.c., non vi aveva provveduto.

Citiamo per esteso la norma:

1662. Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Interessante la critica della S.C. alla sentenza d'appello la quale aveva dichiarato la risoluzione del contratto secondo la norma generale dell'inadempimento, ex art. 1453 c.c., ritenendo sussitente la gravità dell'inadempimento, creandosi in detta sentenza di merito evidente confusione fra i due diversi istituti affatto compatibili fra di loro. Alla lettura della sentenza l'indicazione che ne scaturisce è che il mancato ottemperamento all'invito del committente di conformare l'opera al contratto non costituisce "grave inadempimento" (almeno non automaticamente) ai sensi dell'art. 1453 c.c., la quale ultima norma non potrà essere invocata in sostituzione dell'unica norma invocabile in quel caso, vale a dire l'art. 1662 c.c.

Accertava, tuttavia, la Corte di Cassazione, che dagli atti non risultava provato il mancato adempimento dell'appaltatore all'invito del committente. Ne conseguiva che l'allontanamento dal cantiere diveniva, a quel punto, un mero recesso unilaterale del committente stesso, pure normato dal codice civile:

1671. Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Il committente, quindi, può scegliere di recedere dal contratto, pena il dovere di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute e del mancato guadagno (lucro cessante). Secondo autorevole dottrina il "mancato guadagno" in tal caso "è rappresentato dalla differenza tra il prezzo pattuito ed il costo, con riferimento alla parte di opera da eseguire".

Diviene interessante la motivazione che regge l'argomentazione sulla prova del mancato guadagno. La Corte d'Appello avevva "escluso il risarcimento dei danni da esso conseguente, deducendo che l'appaltatore non aveva assolto all'onere di provare il lucro cessante, avuto riguardo alle occasioni di lavoro e di guadagno cui aveva rinunciato ed all'utile che ne sarebbe conseguito, rilevando che tale prova avrebbe dovuto essere fornita documentalmente".

E di seguito i principi da seguirsi in materia espressi dalla Corte di Cassazione:

" ... in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi ... "

E ancora, sul criterio equitativo nella liquidazione del danno:

"Nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice del merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (ex art. 2056 cod. civ.), può essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto ".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza 5879 del 08/03/2017:

 

Esposizione del fatto

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