Societario: la legittimazione attiva e passiva nell’impugnazione delle delibere assembleari
La legittimazione attiva e passiva nell’impugnazione delle delibere assembleari ai sensi dell’articolo 2377 cod. civ. Tribunale di Roma Sentenza 10/10/2016

I Giudici romani, riprendendo l’analisi dell’articolo 2377 cod. civi, confermano la legittimazione attiva e passiva nell’impugnazione delle delibere assembleari, con Sentenza 10 ottobre 2016 del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, Terza Sezione civile.
L’art. 2377 cod. civ. (recante Annullabilità delle deliberazioni) dispone che “le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale”.
Il giudizio era stato instaurato dal socio e amministratore unico di una società a responsabilità limitata, costituendosi in proprio e in qualità di legale rappresentante della SRL, il quale avevo citato i soci (e non la società) chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza dell'assemblea e la nullità della delibera assembleare della società.
Secondo la ricostruzione del Tribunale di Roma, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
L'art. 2479 ter c.c. attribuisce ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, agli amministratori ed al collegio sindacale la legittimazione ad impugnare le decisioni dei soci che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo e questo perché solo deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ed impongono anche all'eventuale dissenziente di sottostare al volere della maggioranza.
Alla luce della riportata disposizione codicistica deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l'annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea: e ciò dal momento che l'ordinamento appresta per il caso di invalidità delle deliberazioni assembleari di società di capitali e cooperative i soli rimedi dell'annullamento e della nullità delle deliberazioni stesse di cui agli artt. 2377 e 2479 ter c.c. che individuano quali soggetti legittimati a proporre il giudizio i soggetti indicati e non già la società medesima. Infatti, secondo giurisprudenza costante (Cassazione civile, sez. 1, 5 ottobre 2012, n. 17060), la società è (solo) legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.
La società non ha un "proprio" interesse rispetto ad una determinata deliberazione.
In definitiva, la società non può quindi chiedere l'annullamento di deliberazioni riferibili ad assemblee dei propri soci ovvero l'accertamento della nullità di tali deliberazioni.
Il Giudice di primo grado continua l’analisi, esaminando la domanda proposta dall’attore. Giova evidenziare come questi, in quanto socio ed amministratore unico, sia certamente legittimato a proporre l'impugnativa delle delibere sopra richiamate.
Tuttavia, tale domanda andava proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei restanti soci i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto.
Sul punto merita di essere evidenziato come la giurisprudenza formatasi in materia di impugnativa di deliberazioni assunte dall'assemblea di società di capitali, il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all'azione d'impugnazione di una delibera assembleare ex art, 2377 c.c., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione. Tant'è che l'intervento del socio per resistere all'impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti (in questo senso, Corte appello Milano, 12 dicembre 2003, Corte appello Catania, 28 ottobre 1980).
Davide Giovanni Daleffe
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Di seguito il testo di
Tribunale di Roma Sentenza 10 ottobre 2016, Sezione specializzata in materia di impresa:
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