Sulla comunicazione delle convocazioni dell'assemblea del condominio e avviso di giacenza del plico

Convocazione dell'assemblea condominiale e termine di invio e ricevimento della raccomandata. Il termine in caso di giacenza in posta del plico. Cassazione Sentenza n. 22311/2016

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Sulla comunicazione delle convocazioni dell'assemblea del condominio e avviso di giacenza del plico

Tizia impugnava una delibera condominiale asserendo di avere avuto conoscenza della convocazione dell'assemblea oltre i termini previsti dalla legge e chiedendo, di conseguenza, la dichiarazione di nullità della delibera stessa.

Si costituiva l'Amministratore del Condominio dimostrando di avere inviato la raccomandata di convocazione entro i termini di legge.

Detta raccomandata, tuttavia, non era stata recapitata direttamente al destinatario ma rimasta in posta, previa comunicazione dell'avviso di giacenza.

Il Tribunale rigettava l'impugnazione mentre la Corte d'Appello l'accoglieva cosi' motivando:

"a) il termine libero di cinque giorni prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, deve farsi decorrere dalla ricezione da parte del condominio della convocazione (e non dalla spedizione della stessa), avendosi riguardo, nel caso di duplice convocazione dell'assemblea effettuata con un unico avviso, alla data di prima convocazione;
b) poichè la consegna della raccomandata al delegato della B. risultava avvenuta il 18 aprile 2003, il termine suddetto non poteva considerarsi rispettato con riferimento all'adunanza del 22 aprile 2003, con la conseguenza che la delibera assunta senza la sua partecipazione doveva reputarsi invalida
".

Sul caso è stata chiamata ad esprimersi la Corte di Cassazione civile, la quale ha deciso con Sentenza n. 22311 del 03/11/2016, accogliendo il ricorso, con cassazione della sentenza d'appello.

E' pacifico quanto affermato dalla Corte d'Appello sub a) derivando dallo stesso dettato normativo, che si riporta per comodità:

Art. 66
1. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati.
2. omissis ...

Il tema, invece, è quello del calcolo dei termini (liberi) di convocazione dell'assemblea del condominio nel caso in cui il plico sia rimasto in giacenza presso l'ufficio postale pur essendo stata tentata la consegna entro i termini di legge.

Secondo la Corte di Cassazione, che cita diversi precedenti di giurisprudenza, la convocazione, per ritenersi valida, deve essere " ... pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata".

E conclude affermando:

" ... in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 22311 del 03/11/2016:

 

Svolgimento del processo

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