Sull'abuso edilizio: i concetti di totale difformità, organismo edilizio e autonoma utilizzabilità

Qualche chiarimento sull'abuso edilizio: "totale difformità", "organismo edilizio" e "autonoma utilizzabilità". Cassazione penale Sentenza n.23186 del 23/05/2018

Sull'abuso edilizio: i concetti di totale difformità, organismo edilizio e autonoma utilizzabilità

1. L'addebito

Per comprendere in che contesto sono maturati i principi espressi dalla Suprema Corte è necessario un riferimento all'imputazione.

Veniva in contestazioni il reato di cui all'art. 44, lett. a), D.P.R. 380/01, dunque la contravvenzione di "inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal TU, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire".

In particolare, si contestava al ricorrente «l'esecuzione di opere in totale difformità dai titoli abilitativi rilasciati ed in contrasto con la disciplina urbanistica. I diversi corpi di fabbrica.. sarebbero stati realizzati.. "in violazione dell'art. 52 delle NTA, perché i piani di tutti i corpi di fabbrica previsti come interrati si ponevano ad una quota tale da essere a tutti gli effetti considerati piano terra, poiché ad est insistevano totalmente fuori terra, mentre negli altri versanti risultavano interrati mediante riporto di terrapieni artificiali, sorretti da muri di contenimento, così da implicare un aumento del numero dei piani rispetto a quelli autorizzati; in violazione dell'art. 39 delle NTA poiché i piani terra, (definiti interrati), sviluppavano una maggiore volumetria rispetto a quella autorizzata e calcolata nella misura di 10.753 metri cubi, non defalcabili neppure se destinati a parcheggi pertinenziali, giacché la non computabilità in questi casi è ammessa solo se effettuata al di sotto del piano di campagna"».

L'imputato ricorreva per cassazione asserendo che la Corte territoriale avesse ritenuto di valutare unitariamente gli interventi realizzati, senza distinzione tra quelli realizzati in totale difformità rispetto a quelli eventualmente costruiti in assenza di altri titoli abilitativi e giungendo alla conclusione che detti fabbricati fossero stati realizzati con uno o più piani rispetto a quanto previsto in progetto.

 

2. La totale difformità

La definizione di totale difformità è contenuta nell'articolo 31, co. 1, TU edilizia, che recita «Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile».

La difformità totale si verifica allorché si costruisca aliud pro alio e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità sul piano costruttivo e su quello della valutazione economico-sociale.

Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto.

 

3. La nozione di organismo edilizio e di autonoma utilizzabilità

La giurisprudenza ha chiarito che l'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola unità immobiliare, sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi tanto alla costruzione di un corpo autonomo, quanto all'effettuazione di modificazioni con opere, anche soltanto interne, tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull'assetto del territorio attraverso l'aumento del c.d. "carico urbanistico"1.

Il riferimento alla "autonoma utilizzabilità", invece, non impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall'organismo edilizio complessivamente autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sez. 3, n. 40541 del 18/6/2014; Sez. 3, n. 3593 del 25/11/2008 (dep. 2009).

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n.23186 del 23/05/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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