Come quantificare il danno da diffamazione a mezzo stampa. Criteri di calcolo
La liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa - o con altri mezzi di comunicazione di massa - secondo le Tabelle pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Novità, problematiche.

L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel pubblicare l’edizione 2018 della famose Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale ha inserito una interessante disamina, che diventa tabella orientativa di liquidazione del danno, sul danno da diffamazione a mezzo stampa e che è stato titolato: “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”.
L’Osservatorio ha effettuato un esame comparativo di 89 sentenze pubblicate negli ultimi tre anni e ha individuato cinque tipologie gravità della di diffamazione. Per ogni tipologia sono riportati i caratteri che la contraddistinguono e che hanno a che fare con alcuni parametri da considerare, come l’elemento soggettivo, la dimensione della diffusione pubblica, l’opera di rettifica/riparazione, ecc. Per ogni tipologia, infine, è riportata una forbice di quantificazione utile alla liquidazione del danno in sede giudiziale.
1) diffamazioni di tenue gravità.
Il danno è liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 ad curo 10.000,00.
Caratteri di questa tipologia:
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limitata/assente notorietà del diffamante,
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tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,
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minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,
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minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,
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assente risonanza mediatica,
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tenue intensità elemento soggettivo,
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intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
2) diffamazioni di modesta gravità.
Il danno è liquidabile nell'importo da curo 11.000,00 ad euro 20.000,00.
Caratteri di questa tipologia:
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limitata/modesta notorietà del diffamante,
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limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a
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diffusione limitata),
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modesto spazio della notizia diffamatoria,
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modesta/assente risonanza mediatica,
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modesta intensità elemento soggettivo.
3) diffamazioni di media gravità.
Il danno è liquidabile nell'importo da curo 21.000,00 ad curo 30.000,00.
Caratteri di questa tipologia:
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media notorietà del diffamante,
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significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,
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uno o più episodi diffamatori,
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media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento),
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eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,
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natura eventuale del dolo.
4) diffamazioni di elevata gravità.
Il danno è liquidabile nell'importo da euro 31.000,00 ad curo 50.000,00.
Caratteri di questa tipologia:
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elevata notorietà del diffamante,
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uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
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notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,
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eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
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elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
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risonanza mediatica della notizia diffamatoria,
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elevata intensità elemento soggettivo.
5) diffamazioni di eccezionale gravità.
Il danno è liquidabile in importo superiore ad curo 50.000,00.
I caratteri di questa tipologia non sono definiti e va considerata per esclusione, nel caso sia necessario trovare altra categoria in quanto le precedenti non sufficienti.
L’Osservatorio fa notare che di tutte le sentenze esaminate, il calcolo della media matematica liquidata è stato pari a 26.290,00 euro.
Liquidazione della “riparazione pecuniaria”.
Gli importi sopra visti non comprendono la “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 12 della Legge sulla Stampa e che così recita:
Art. 12 (Riparazione pecuniaria)
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
La liquidazione della riparazione pecuniaria, pertanto, va aggiunta alla liquidazione effettuata secondo le tabelle precedenti. L’Osservatorio ha potuto verificare che tale riparazione è stata quantificata dalle sentenze esaminate in una percentuale del danno liquidato che va da 1/8 a 1/3.
La ulteriore media all’interno di tale range è di circa 1/5, vale a dire il 20%.
Problematiche applicative.
Quanto sopra, va detto, è un ammirevole tentativo di uniformare con dei criteri logici e condivisibili la quantificazione del danno da diffamazione a mezzo stampa che soffre di una intrinseca “alea” giudiziale, almeno fino a questo momento, e che vede oggetto di domande giudiziali le più disparate, tendenti in qualche caso ai milioni di euro, per personaggi particolarmente noti.
Ulteriori e diversi criteri.
I criteri sopra esaminati, va detto, come primo spunto di riflessione, non tengono conto di alcuni ulteriori e diversi parametri che pure sono citati nell’illustrazione dell’Osservatorio, e che sono stati utilizzati dalla giurisprudenza esaminata per quantificare il danno.
Essi sono, e solo per citarli, senza soffermarci oltre:
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limitata riconoscibilità del diffamato, o perché era di spalle nella foto o perché non citato direttamente con il nome e quindi riconoscibile solamente da stretti conoscitori della questione,
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lasso temporale fra fatto e domanda giudiziale,
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reputazione già compromessa,
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salvo la tipologia 4, nelle altre si da rilevanza alla notorietà del diffamante ma nulla si dice di quella del diffamato.
Incrocio dei criteri di cui alle 5 tipologie.
Nelle tabelle o tipologie individuate dall’Osservatorio ben si nota che tutti i criteri esaminati tendono ad un incremento passando dalla tipologia di diffamazione più lieve a quella più grave.
Tuttavia è evidente che ci si possa trovare innanzi a casi ove i caratteri di valutazione della gravità si incrocino o, per dirla in altre parole, non siano inseribili nella tipologia così come disegnata dall’Osservatorio. E’ il caso, ad esempio, della minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio (tipologia 1) ma che sia effettuato con elevata intensità dell’elemento soggettivo (tipologia 4). Oppure la minima notorietà del diffamante che utilizzi ripetutamente gravi espressioni su mezzo di comunicazione di larghissima diffusione (es. uno sconosciuto cittadino che irrompa in una trasmissione pubblica a diffusione nazionale).
L’Osservatorio non ci fornisce una linea di interpretazione delle cinque tipologie nel caso in cui siano “frammentate” dall’incrocio dei parametri come appena indicato.
Una interessante modalità interpretativa, in proposito, potrebbe essere quella di attribuire un indice, o, se vogliamo, una percentuale, a ciascuno dei criteri posti all’interno di ciascuna tipologia. Ma per realizzare una tabella in tal senso si deve iniziare con l’attribuire una percentuale di rilevanza per ciascun criterio (es. vale di più l’elemento soggettivo oppure la diffusione?).
In sostanza, e per concludere, all’Osservatorio va un netto plauso per il lavoro svolto e per avere dato il via ad un inquadramento sistematico della liquidazione del danno da diffamazione. Un lavoro da completare e che potrà portare un contributo rilevantissimo al compito del magistrato in sede di liquidazione del danno, ma anche degli avvocati, e con un discreto potenziale deflattivo del ricorso alla giurisdizione.