Condominio: nullo il regolamento che imponga il divieto di distacco dal riscaldamento centralizzato

Il regolamento condominiale o la delibera assembleare che vieta ai singoli condomini il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento è nulla. Cassazione civile Ordinanza n. 28051/2018

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Condominio: nullo il regolamento che imponga il divieto di distacco dal riscaldamento centralizzato

La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con Ordinanza n. 28051 depositata in data 2 novembre 2018 conferma la possibilità di distacco da parte del singolo condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato anche in presenza di vecchi regolamenti condominiali precedenti la riforma del 2012 che richiara " ... influendo tale sopravvenuta disposizione sulla permanente efficacia delle clausole dei preesistenti regolamenti di condominio".

Il nuovo art. 1118 del codice civile, introdotto nel 2012 prevede, all'ultimo comma, infatti, la possibilità per il condomino di effettuare il distacco dall'impianto centralizzato sempre che da questa scelta non si creino squilibri di funzionamento dello stesso.

Nel caso in cui tali clausole o delibere pre-riforma prevedano un generico obbligo di utilizzo dell'impianto centralizzato, esse vanno interpretate nel senso che esse si limitano ad obbligare il condomino eventualmente rinunziante a concorrere alle spese per l'uso del servizio centralizzato.

Quanto alla natura della predetta clausola la S.C. nega alla stessa il rango di norma imperativa inderogabile ("... tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica ... " e ancora "... Non è invero ravvisabile nella previsione ...una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condomini  ...").

I condomini hanno pieno potere di disporre una regolamentazione diversa da quella normativa per quanto riguarda la suddivisione delle spese.

E per chiudere il cerchio, secondo la Corte di Cassazione una eventuale clausola che dovesse vietare al singolo condomino, in modo categorico, il distacco dall'impianto centralizzato sarebbe radicalmente nulla: "Rimane tuttavia nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento nè aggravio di spesa per gli altri partecipanti".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. II civile, Ordinanza n. 28051 dep. 02/11/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

 

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