Controllo del lavoratore attraverso agenzia investigativa: solo in caso di illeciti
Sulla validità delle relazioni investigative svolte sull'attività del lavoratore e collaboratore redatte su incarico del datore di lavoro. Cassazione Sezione lavoro Ordinanza n. 15094/2018

1. La massima
«..dette agenzie (investigative, n.d.r.) per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, per cui resta giustificato l'intervento in questione solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione».
Così l'ordinanza della Sezione lavoro della Suprema Corte n. 15094 del 27/02/2018 – 11/06/2018.
2. Il fatto e la quaestio iuris
Il datore di lavoro si avvaleva dei servizi di un'agenzia di investigazioni per controllare la diligente esecuzione della prestazione di lavoro del dipendente, posto che tale prestazione doveva espletarsi prevalentemente al di fuori dei locali aziendali. Sulla scorta della relazione investigativa che rappresentava il mancato espletamento delle mansioni e la non veritiera attestazione della loro positiva esecuzione all'interno del rapporto redatto dal lavoratore, il datore di lavoro procedeva al suo licenziamento.
La Corte di appello1 riteneva utilizzabili le relazioni investigative su cui si fondava il licenziamento, proprio perché la prestazione avveniva fuori dai locali aziendali, ritenendo quindi del tutto legittima la condotta del datore di lavoro finalizzata al controllo l'esecuzione diligente delle mansioni. In particolare, le condotte del lavoratore che dichiarava un'attività lavorativa in realtà non svolta «determinano la violazione del dovere di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, nonchè la lesione dell'obbligo di fedeltà e in ultima analisi ledono irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro».
Il lavoratore dunque proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 4 L. 300/1970 per essere state ritenute utilizzabili le relazioni investigative, nonostante le operazioni di investigazione fossero finalizzate a controllare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative, per di più in assenza di un giustificato sospetto circa la realizzazione di condotte illecite del lavoratore.
3. Il decisum.
Gli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, rispettivamente la tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e la vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3). Non è escluso il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalla guardie particolari giurate, come gli investigatori privati, per la tutela del patrimonio aziendale e per il controllo dell'adempimento delle prestazioni lavorative ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., potendo il controllo delle guardie particolari giurate o di altri soggetti estendere all'adempimento e all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, purché tale attività di controllo sia limitata agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione2.
Invero, il datore di lavoro può decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro3. Invece, è posto il divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa, anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, demandato all'agenzia investigativa, risultando un tale tipo di controllo legittimo solo quando, anche se espletato al di fuori dell'orario di lavoro, non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa stricto sensu inteso, bensì attività concorrenziali o altrimenti fraudolente 4 ovvero che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti5.
Per cui le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti o per l'esigenza di verificarne il contenuto, in presenza di un sospetto o anche solo di una mera ipotesi che siano in corso di esecuzione atti illeciti6.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Roma, sentenza depositata il 20/04/2016.
2 Cass. n. 9167 del 2003.
3 Cass. n. 16196 del 2009; n. 18821 del 2008.
4 Come nel caso di verifica sull'attività extralavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro (Cass. n. 12810 del 2017) ovvero nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi L. n. 104 del 1992, ex art. 33 (v. Cass. n. 4984 del 2014).
5 Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000.
6 Cass. n. 15867 del 2017; n. 3590 del 2011.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Ordinanza n. 15094 del 11/06/2018
RILEVATO
che la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 20.4.2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto in primo grado da R.F. volto ad impugnare il licenziamento disciplinare in tronco intimato in data 25 marzo 2009 da Acqualatina Spa;
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