Dati sensibili: il referto medico trasmesso al datore di lavoro non deve indicare la diagnosi

Privacy: il referto medico trasmesso al datore di lavoro non deve indicare la diagnosi in quanto contenente dato sensibile. Cassazione civile Ordinanza 31/01/2018 n. 2367

Dati sensibili: il referto medico trasmesso al datore di lavoro non deve indicare la diagnosi

1. La massima

«La riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente (...). Ed è altresì vero che l'interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale; e che, dunque, qualsiasi indicazione - anche concernente le visite specialistiche prescritte - dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

In entrambi i gradi di giudizio di merito1 veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento dei danni spiegata nei confronti del medico fiscale per avere quest'ultimo inviato al preside del liceo presso cui l'attore insegnava, e dal quale si era assentato per malattia per 21 giorni, copia del referto medico destinata al datore di lavoro riportando che il docente era "in attesa di consulenza psichiatrica".

In particolare, l'attore lamentava quale danno diretto derivante dall'annotazione della visita specialistica prescritta l'isolamento derivante dal comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell'accertamento psichiatrico cui era stato sottoposto.

Il ricorrente adduceva in ricorso, tra le altre, la violazione di legge con riferimento all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, al D.M. 15 luglio 1986 sulle modalità di svolgimento dell'attività del medico fiscale, alla L. 675/1996 ed al successivo D.Lgs. 196/2003, c.d. Codice della privacy.

Invero, l'accertamento sanitario prescritto era fortemente indicativo della natura psichiatrica della malattia ipotizzata e doveva farsi, dunque, rientrare nella categoria di informazioni per le quali era preclusa qualsiasi forma di divulgazione. Violazione da cui derivava in via diretta un grave pregiudizio.

 

3. Le disposizioni rilevanti

Art. 5 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)

«Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico».

Art. 6 DM 15 luglio 1986

«Nell'assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi.

[...]

Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze».

D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Artt. 4 (Definizioni)

«1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

[...]

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

«1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.»

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

«1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite [...]».

 

4. Il decisum. Diagnosi e dati sensibili

Secondo la Suprema Corte, la riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente.

Invero, l'art. 6 D.M. 15 luglio 1986 prevede che «al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, ed entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze».

I dati concernenti le condizioni di salute del dipendente malato costituiscono, inoltre, certamente dati sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003, per cui il datore di lavoro deve essere edotto soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale, con la conseguenza che qualsiasi indicazione da cui possa desumersi la diagnosi - ivi compresa l'indicazione delle visite specialistiche prescritte – contrasta con la normativa sulla tutela della privacy.

 

5. Il caso di specie. Conseguenza diretta ed immediata

Tuttavia, la Sez. III ha ritenuto che il pregiudizio dedotto dal ricorrente non è ascrivibile all'annotazione effettuata dal medico fiscale, dovendosi bensì collegare all'avvenuta divulgazione della richiesta di una visita collegiale psichiatrica da parte del Provveditorato al quale il preside della scuola aveva trasmesso il referto ricevuto.

La divulgazione delle informazioni sensibili da cui sarebbe derivato il danno dedotto dal ricorrente non è riconducibile alla condotta del medico fiscale, benché questi avesse trasmesso alla scuola presso cui il ricorrente lavorava la copia del referto di competenza del datore di lavoro corredato dall'annotazione vietata, ma è bensì alla diffusione della notizia dell'accertamento che l'amministrazione scolastica aveva ritenuto necessario espletare e dal comportamento della cerchia amicale e parentale che avrebbe deciso di allontanarsi dal ricorrente.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte d'Appello di Napoli, sentenza 08/10/2013 n. 3490, che confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

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Di seguito il testo di
Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 31/01/2018, n. 2367

 

Motivi della decisione

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