Il diritto di abitazione si calcola con le tabelle del valore dell'usufrutto

Per un immobile con destinazione residenziale il diritto di abitazione equivale all’usufrutto. Corretta la valutazione del valore facendo riferimento alle tabelle di calcolo dell’usufrutto. Cassazione Ordinanza n. 14406/2018

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Il diritto di abitazione si calcola con le tabelle del valore dell'usufrutto

Il caso.

Dichiarata l’apertura della successione legittima il Tribunale provvedeva alla valutazione delle quote ereditarie. Contro la decisione di primo grado veniva proposto appello lamentandosi la mancata valutazione del diritto di abitazione sull'appartamento che risultava essere la casa coniugale del de cuius. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame e quantificava il valore del diritto di abitazione secondo le tabelle di calcolo del valore dell’usufrutto. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava che la Corte d'Appello, oltre ad avvalersi di elementi privi di certezza ed attendibilità, quali i dati ricavabili da siti internet, avrebbe parificato il diritto di abitazione a quello di usufrutto quanto alla stima, ancorché il primo abbia un valore minore rispetto al secondo.

 

La questione.

La Corte era chiamata a stabilire la correttezza dell’applicazione fatta dalla Corte d’Appello in ordine alla quantificazione del valore di un diritto di abitazione1.

Abbiamo visto come il ricorrente per cassazione lamentasse che il diritto di abitazione non fosse paragonabile a quello di usufrutto quanto alla stima, poiché il primo avrebbe avuto un valore minore rispetto al secondo.

Quanto all'applicazione di tabelle ricavabili da "siti internet" (e che si riferiscono al calcolo del diritto di usufrutto) si ci permette di chiarire che dette tabelle non sono costruite a caso secondo valori aleatori e/o voluttuari, come lascerebbe intendere il ricorrente, ma sono tabelle costruite su preciso dettato legislativo.2.

 

La decisione.

La Corte di Cassazione civile decide il caso con l’Ordinanza n. 14406 del 05 giugno 2018, confermando la correttezza della soluzione data dalla Corte d’Appello.

E così motiva: “Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talchè, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite … risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell'usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta”.

 

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1 - Sul diritto del coniuge superstite al diritto di abitazione vedasi “Diritto di Abitazione del coniuge superstite e calcolo della quota legittima

2 - Sul calcolo del valore di usufrutto vedasi “Modalità di calcolo dei diritti di usufrutto

 


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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 14406 del 05/06/2018

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

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