Il ritardo consapevole del magistrato nel redigere il provvedimento può costituire reato

Il ritardo consapevole e non giustificato del magistrato nel redigere il provvedimento può costituire reato di rifiuto di atti d'ufficio. Cassazione, penale Sentenza n. 43903/2018

Il ritardo consapevole del magistrato nel redigere il provvedimento può costituire reato

La massima

"In tema di rifiuto di atti d'ufficio, è responsabile il magistrato che, agendo nell’esercizio della funzione giudiziaria e quindi quale pubblico ufficiale, ha piena consapevolezza del proprio contegno omissivo rispetto al dovere di redigere un provvedimento, a fronte delle sollecitazioni scritte ricevute, in assenza di alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione gravante su di lui, nella mancata attivazione di quelle iniziative previste dall’ordinamento che consentono di fruire di maggior tempo per provvedere".

Così la VI Sezione con la sentenza n. 43903 del 13/07-3/10/2018 che, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per avvenuta prescrizione, ha riconosciuto la correttezza delle sentenze di merito che avevano accertato la responsabilità del magistrato per rifiuto di atti di ufficio.

 

Il fatto e la quaestio iuris

I giudici di merito condannavano l'imputato per il delitto di cui all’art. 328 c.p., perché aveva omesso di depositare tempestivamente, nella sua qualità di presidente del collegio della Corte di appello e di estensore della motivazione, il provvedimento decisorio del giudizio di impugnazione del decreto di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nonostante le sollecitazioni provenienti sia dal difensore sia dall'interessato. Invero, la procedura era stata trattata nella camera di consiglio del 1° luglio 2009 e la decisione era stata depositata solo il 24 marzo 2011, dopo i solleciti formulati in data 11 marzo 2010 e 14 maggio 2010 ricevuti personalmente dall'imputato e la denuncia del 14 febbraio 2011.

L'imputato, in particolare, non aveva adottato alcuna iniziativa per redigere con solerzia il provvedimento, come richieste di esonero parziale per l’eccessiva gravosità dei carichi di lavoro, ovvero di aspettativa per motivi di famiglia. Inoltre, non risultavano carichi di lavoro insostenibili o ingestibili, non emergendo altresì problemi analoghi per i colleghi della Sezione di appartenenza e non apprezzandosi sproporzioni di distribuzione degli affari all'interno della stessa.

Nell'interposto ricorso per cassazione la difesa denunciava, per quanto qui importa, l'inosservanza degli artt. 328 c.p. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie.

In particolare, si deduceva il non tener conto da parte dei giudici di merito dell’elevata produttività dell’imputato e dell’abnorme carico di lavoro gravante sull’ufficio di appartenenza, circostanze che avrebbero dovuto indicare l’assenza del dolo richiesto dalla fattispecie. Invero, secondo la tesi difensiva la configurabilità del dolo di cui all'art. 328 c.p. presupporrebbe non solo consapevolezza e volontà di omettere, rifiutare o ritardare un atto del proprio ufficio, bensì anche la consapevole volontà di agire in violazione dei doveri istituzionali, profilo ritenuto incompatibile con le circostanze suddette.

 

Il decisum

Nonostante l'annullamento della sentenza per estinzione del reato contestato per avvenuta prescrizione, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure spiegate in ricorso, a fronte della corretta ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328, co. 1, c.p..

Invero, la IV Sezione ha ribadito che «ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione»1, non essendo necessario il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio2.

Motivo per cui si è ritenuta incensurabile la ricostruzione offerta dai giudici di merito, posto che l'imputato aveva mostrato piena consapevolezza del proprio contegno omissivo rispetto al dovere di redigere il provvedimento di prevenzione, stante le sollecitazioni scritte ricevute e l'assenza di qualche plausibile giustificazione, non avendo lo stesso attivato le iniziative previste dall’ordinamento che gli avrebbero consentito di fruire di maggior tempo per provvedere.

 

Una breve ricostruzione giurisprudenziale

La VI Sezione ha poi ripercorso efficacemente la giurisprudenza di legittimità sul delitto di rifiuto/omissioni di atti d'ufficio, ancorché funzionalizzando la ricostruzione alla dichiarazione di estinzione per avvenuta prescrizione.

E dunque, il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell’atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale3. Tuttavia, l’assenza di un termine esplicito o la previsione di un termine meramente ordinatorio non esclude che l’atto debba comunque essere compiuto in un ristretto margine temporale, delimitato dal sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice4.

Con specifico riferimento all’attività del giudice ed in relazione all’omesso o tardivo deposito di provvedimenti giudiziari, il delitto di rifiuto di atti di ufficio può essere integrato dalla «silente inerzia del pubblico ufficiale» e dalla natura istantanea del reato discende che l’omissione può essere «di breve o di lunga durata» senza che ciò incida sulla configurabilità e sulla sussistenza del reato, potendo tale profilo essere solo «funzionale piuttosto ad apprezzare, ai fini del trattamento sanzionatorio, la condotta post delictum dell’agente»5.

Con riferimento, poi, al rapporto tra rifiuto/omissioni di atti d'ufficio e diniego di giustizia, la disciplina applicabile in relazione alla specificità delle singole situazioni è la seguente6:

a) l’indebito rifiuto di provvedimento qualificato indifferibile (comma 1) integra di per sé il concetto di "denegata giustizia" e non abbisogna, quindi, della previa istanza di parte ex art. 3 della legge 117/88 finalizzata ad attivare il procedimento: ciò non implica l’anticipazione della soglia di tutela penale rispetto a quella civile, posto che la responsabilità civile in questo caso, in quanto connessa a fatto costituente già di per sé reato, è regolata dalle norme ordinarie (art. 13 legge n. 117/38);

b) il mancato compimento dell’atto senza esporre le ragioni dell’omissione per oltre trenta giorni dalla richiesta (messa in mora di cui al comma 2) assume rilievo penale soltanto nel momento in cui, integrati tutti i requisiti posti dalla legge speciale e perfezionatosi il diniego di giustizia, il termine di trenta giorni dalla messa in mora, attivata dopo la scadenza dei termini previsti per il compimento dell’atto di ufficio, sia inutilmente decorso: in questa ipotesi, e soltanto in questa, sussiste un rapporto di presupposizione necessaria tra il diniego di giustizia di cui all’art. 3 della legge 117/88 e l’art. 328 co. 2 c.p., ciò per la necessità di coordinamento tra le due norme e di armonizzazione tra responsabilità civile e penale.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015; Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014.

2 Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010.

3 Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013.

4 Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002.

5 Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002.

6 Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza n. 43903 dep. 3/10/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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