La Cassazione conferma: la mano del testatore non può essere guidata da un terzo
Il testamento non è apocrifo solo se scritto per intero e sottoscritto dalla mano libera del testatore, anche se tremolante. Impugnazione per falso testamento e querela di falso. Cassazione Sentenza n. 30953/2017

La Sentenza n. 30953 depositata il 27 dicembre 2017 della Corte di Cassazione civile offre interessanti argomentazioni utili allo studio delle seguenti questioni:
1) se la domanda di falsità del testamento impugnato debba contenere una querela di falso;
2) caratteri distintivi della presunzione semplice per la presenza di indizi “gravi, precisi e concordanti”;
3) se nella redazione del testamento possa esservi un aiuto da parte di un terzo, in particolare si indaga sul fenomeno della cosiddetta “mano guidata”.
1) Sulla querela di falso.
La Suprema Corte risponde al primo quesito, vale a dire se sia necessaria la querela di falso per impugnare un testamento costruito artificiosamente da terzi, ricordando la posizione della propria recente giurisprudenza sul punto e affermando: “La doglianza non è fondata. Infatti, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non è necessario, pertanto, presentare querela di falso”.
2) Sulla presunzione semplice del 2729 del codice civile.
Secondo l’art. 2729 c.c. il giudice può valutare secondo prudenza le circostanze non costituenti piena prova emerse nel giudizio solamente qualora queste stesse circostanze siano “gravi, precise e concordanti”. La corte passa in rassegna i tre concetti che non alternativamente devono essere considerati.
La gravità, scrive la Corte, allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro, almeno secondo l'opinione preferibile, che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B.
La precisione, continua la Corte, esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza, infine, esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Concetto quest'ultimo espresso in modo assai articolato e che forse poteva riassumersi in modo più efficace con altre parole.
3) il caso della “mano guidata”.
Nel caso concreto oggetto di causa, nel corso del giudizio di primo grado era emerso da ben due perizie che la mano che aveva redatto e poi sottoscritto il testamento non apparteneva al testatore.
Una delle due perizie suggeriva, sulla base di tratti grafici incompatibili con lo stile del de cuius testatore ma caratteristici, che si poteva essere di fronte ad un caso di “mano guidata” o “mano inerte”.
Parte resistente ha tentato di sottolineare come la volontà espressa dal testamento fosse perfettamente in linea con le volontà del testatore più volte manifestate.
La Suprema Corte ricorda che “ … il testamento olografo, infatti, come stabilito dall'art. 602 c.c., comma 1, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore ed è, quindi, apocrifo se il testo dello scritto non è riconducibile alla mano del testatore, pur se, in ipotesi, la sottoscrizione apposta appartenga a quest'ultimo”.
Un intervento, anche parziale, e anche di solo aiuto, del terzo nella redazione del testo del testamento ne porta la sua invalidità.
Ricorda la Corte propri precedenti che affermano:
“La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 30953 del 27/12/2017:
FATTI DI CAUSA
T.V. e F.G., con citazione notificata in data 2/7/2004, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Pescara, E.C., proponendo domanda di impugnazione del testamento olografo apparentemente redatto da G.G., deceduto il 17/6/2003, in favore della convenuta in data 26/5/2003.
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