Le spese dell'infortunistica stradale non sempre costituiscono danno emergente

Le spese per l'assistenza stragiudiziale effettuata delle agenzie di infortunistica stradale non sempre costituiscono danno emergente. Cassazione civile Ordinanza n. 6701/2018

Le spese dell'infortunistica stradale non sempre costituiscono danno emergente

1. La massima

«In caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità. Il riconoscimento e la liquidazione di tali esborsi sono poi soggetti agli oneri di domanda, allegazione e prova da osservare in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dovendo dunque essere il danneggiato a dar prova non solo del sostenimento dell’esborso ma anche dell’attività in concreto espletata dall’agenzia infortunistica e della sua utilità rispetto agli scopi suindicati».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Gli attori agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio derivante dalla morte di un loro congiunto a seguito di un sinistro stradale. Il tribunale procedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale, tuttavia rigettando la domanda di risarcimento del danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale resa dall'agenzia di infortunistica stradale cui si erano rivolti. Il rigetto poggiava sull’assunto che il danno reclamato dai creditori avrebbe potuto evitarsi se gli stessi avessero usato l’ordinaria diligenza ex articolo 1227, co. 2, c.c...

Invero, secondo il Trbunale non v'era dubbio che l’attività prestata dalla società di infortunistica stradale fosse astrattamente riconducibile al fatto illecito per cui era causa, tuttavia si trattava di un'attività che non appariva necessitata dall’illecito stesso, un'attività limitatasi al semplice invio di alcune raccomandate recanti solleciti di pagamento che «ben avrebbe potuto essere svolta dagli attori stessi con l’uso dell’ordinaria diligenza».

Quindi gli attori proponevano appello in cui lamentavano anche la mancata liquidazione delle suddette spese stragiudiziali come danno emergente. Tuttavia la Corte d’appello1 riconosceva la fondatezza solo della doglianza su un errore materiale in termini di stima, confermando per il resto la decisione. Il giudice di seconde cure riteneva insufficiente la prova dell’attività esercitata dalla mandataria agenzia di infortunistica, oltre a sostenere l’assorbimento dell’attività stragiudiziale svolta in quella tecnica endoprocessuale i cui costi rientrano tra le spese processuali da regolare ai sensi dell’articolo 91 c.p.c..

In particolare, la Corte di appello non riteneva provata l'attività svolta dall'agenzia di infortunistica stradale nonostante la produzione di una fattura recante una somma considerevole (54.850,00 €), sicuramente non giustificata dalla stipula del contratto di mandato, per cui l’invio delle raccomandate dirette a mettere in mora la convenuta compagnia di assicurazioni costituiva esercizio di una condizione di procedibilità dell’azione (art. 145 cod. ass.) la cui spesa rimaneva quindi assorbita nelle spese di lite.

Dunque gli attori proponevano ricorso lamentando, per quanto qui occorre (per quanto concerne le statuizioni sul danno non patrimoniale, in quanto veniva in contestazione anche la modalità di liquidazione del danno morale, vedi "Una ulteriore conferma sulla liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio", anche per la lettura del testo del provvedimento) la violazione della regola processuale del tantum devolutum quantum appellatum e del no eat judex ex officio oltre che per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, posto che risultavano versati in atti i mandati e le raccomandate ex articolo 145 cod. ass. contenenti le richieste risarcitorie formulate dalla società infortunistica in nome e per conto delle vittime, oltre la raccomandata con cui la mandataria aveva respinto in nome e per conto dei mandanti l’offerta di pagamento a saldo formulata dalla compagnia assicurativa, imputandolo solo ai maggiori danni. Inoltre si lamentava la conseguente violazione degli art. 1223 e 1227 c.c., essendo stata ritenuta l’attività di assistenza stragiudiziale fornita dall’agenzia di infortunistica stradale non necessaria e già ricompresa nella rifusione delle spese di lite.

 

3. Il decisum

La Suprema Corte è memore del principio nomofilattico per cui in caso di sinistro stradale, la spesa sostenuta per l'attività stragiudiziale svolta dallo studio di assistenza infortunistica a cui il danneggiato abbia affidato precipuo incarico non configura un danno emergente, dunque non può riversarsi sul danneggiante ovvero sulla sua compagnia di assicurazione laddove l'attività risulti superflua ai fini di una pronta definizione del contenzioso e non è apprezzabile una concreta utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici complessi2.

In ogni caso, il riconoscimento e la liquidazione di tali esborsi sono soggetti agli oneri di domanda, allegazione e prova da osservare in tema di responsabilità civile extracontrattuale, spettando dunque al danneggiato provare il sostenimento dell’esborso e dell’attività in concreto espletata dall’agenzia infortunistica, oltre alla sua utilità rispetto agli scopi di celerità di definizione della controversia e di rapidità di tutela.3

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte l'argomentazione della Corte di merito non è incorsa in nessun errore, dovendosi considerare plausibile la ritenuta mancata prova dell'attività in concreto espletata dall'agenzia attraverso la produzione delle fatture emesse dalla stessa e dei contratti di mandato, certo che in egual modo la medesima produzione documentale non forniva nessun elemento atto ad apprezzare l'utilità dell'attività in termini di rapidità di tutela e risoluzione di problemi tecnici complessi. Dunque la III Sezione ha fatto proprie le argomentazioni effettuate dai giudici di merito.

Semmai, risulterebbe «meramente aggiuntivo e dunque non decisivo» il rilievo secondo cui le spese relative alle raccomandate di messa in mora devono considerarsi assorbite nelle spese di lite.

(Con riferimento all'assistenza stragiudiziale prestata da un avvocato e alla sua liquidazione della relativa spesa a titolo di danno emergente, si veda anche "Le spese per assistenza stragiudiziale nel sinistro stradale costituiscono danno emergente").

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

_____________

1 Corte di appello di Trieste, sentenza n. 203/2015.

2 Cass. 13/04/2017, n. 9548; Cass. Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Cass. 13/03/2017, n. 6422; Cass. 21/01/2010, n. 997.

3 Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017.

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati