Nessun compenso per attività riservata può essere riconosciuto al non iscritto ad albo professionale
Per l'attività oggetto di esclusiva agli iscritti ad Albo Professionale, esercitata da un non iscritto, non vi è diritto ad alcun compenso, neppure per i servizi accessori. Cassazione civile Ordinanza n° 21015/2018

Il fatto.
Una società di consulenza contabile e tributaria chiedeva in giudizio ad un proprio cliente il compenso dell’attività espletata, genericamente denominata “servizi amministrativi”. Il cliente si opponeva adducendo la nullità del contratto di prestazione d’opera essendo l’oggetto dell’attività prestata limitato per legge agli iscritti ad albi professionali.
Le corti del merito entrambe accoglievano la tesi del cliente resistente, respingendo la domanda di pagamento.
La questione.
Per le attività protette, le attività per cui la legge esige l’iscrizione ad un Albo Professionale, l’art. 2231 del codice civile prescrive che non è data azione per ottenere il pagamento della prestazione eseguita da chi non è iscritto.
Si riporta l'articolo per completezza:
2231. Mancanza d'iscrizione
1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
L'attività di verifica e di revisione contabile e i servizi e consulenza in materia fiscale non rientrerebbero tra quelle riservate agli iscritti (vedi CAF).
La Corte d’Appello aveva ciò riconosciuto ma aveva anche svolto un attendo controllo ed esame delle reali prestazioni fornite dalla società, le quali, invece, erano più esattamente oggetto di esclusiva degli iscritti all’albo dei commercialisti e revisori contabili.
Una parte di questa prestazioni, tuttavia, rientrava in attività non “protetta”. Ciò nonostante nessun compenso era stato riconosciuto alla società di consulenza, neppure un rimborso o indennità.
La decisione.
La Corte di Cassazione (con Ordinanza n° 21015 del 23/08/2018) conferma la sentenza d’appello riconoscendo la bontà della motivazione sulla qualificazione delle attività prestate quali rientranti nell’oggetto delle attività protette.
Quanto al mancato riconoscimento del compenso anche per quella parte di attività non soggetta alla protezione di legge, la S.C. conferma ancora la bontà delle sentenze di merito le quali avevano ritenuto essere questa parte di attività del tutto accessoria, "un semplice corollario", dell’attività protetta e quindi, in definitiva, in essa rientrante: “(i servizi di domiciliazione, di segreteria, esecuzione di pagamenti vari, attività di assistenza e preparazione ad assemblee di organi societari) che ne costituiva un semplice corollario volto a rendere più efficiente il servizio finale")”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 21015 del 23/08/2018
ORDINANZA
Rilevato che:
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