La riforma delle intercettazioni di cui al D. Lgs. 216/2017 - Introduzione
Un approfondimento sulle intercettazioni telefoniche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017. Introduzione

La riforma delle intercettazioni di cui al D. Lgs. 216/2017
Con il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (GU 11 gennaio 2018, n. 8) recante "Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103", il Legislatore ha dato attuazione ad una delle deleghe previste dalla c.d. riforma Orlando concernente la riforma della disciplina delle intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Il provvedimento introduce la nuova fattispecie delittuosa di "diffusione di riprese e registrazioni fraudolente" di cui al novello art. 617-septies c.p. e cura la riorganizzazione della materia rafforzando la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.
È stata abrogata la disciplina sulla trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, sulla trasmissione delle registrazioni e dei verbali e sul loro deposito, sull'avviso ai difensori, sull'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni telematiche o informatiche, sulla trascrizione e sull'estrazione di copie e sostituita da quella dettata dal D. Lgs. 216/2017.
Infine il D. Lgs. 216/2017 introduce e disciplina le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico (art. 4, 5 e 7).
Di non poco conto l'istituzione dell'archivio riservato delle intercettazioni in cui dovranno custodirsi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni, sottoposto alla direzione e alla gestione del procuratore della Repubblica.
L'art. 6 del D. Lgs. 216/2017 interviene anche sulle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, disponendo all'uopo che nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 recante recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.
La normativa entrerà in vigore il 26 gennaio 2018. Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 (riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione), 3 (disciplina sul deposito e sulla conservazione dei verbali di intercettazione e sulla trascrizione) 4 (intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico), 5 (modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e 7 (disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico) si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativa alla possibilità di pubblicazione dell'ordinanza di cui allart. 292 c.p.p. acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
II. Trasmissione, deposito e acquisizione di verbali e registrazioni, trascrizione delle registrazioni
III. Le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico
IV. Il testo del Decreto Legislativo 216/2017
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore"