Sorte dei crediti societari dopo la cancellazione d'ufficio della società

L'effetto della cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese sui crediti non ancora liquidi ed esigibili. Cassazione civile Sentenza n. 8582/2018

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Sorte dei crediti societari dopo la cancellazione d'ufficio della società

Fatti di causa.

In un complesso contenzioso nel quale fideiussori e soci di una società chiedevano alla banca la cancellazione delle fideiussioni e la restituzione di cambiali, nel grado di appello veniva rilevato che la società era nel frattempo cessata e precisamente cancellata d'ufficio per reiterata mancata comunicazione di dati al Registro Imprese. La banca assumeva che i fideiussori non avevano legittimazione alla prosecuzione del giudizio non avendo dimostrato di avere pagato in nome e per conto della debitrice principale. Chiedeva, inoltre, l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., per effetto dell'intervenuta perdita della capacità ad agire della società cancellata, non potendo la causa proseguire nei confronti degli ex soci, privi di legittimazione processuale e sostanziale. Questione rigettata dalla corte d'appello che accoglieva la domanda dei soci della società.

 

La questione.

Veniva proposto ricorso per cassazione della decisione d'appello, eccependo l'assoluta carenza di interesse ad agire dei soci, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La ricorrente, la quale pure tiene in considerazione il fenomeno della successione ai soci così come delineato dalle SS.UU. 6070 del 2013 (vedi "S.U. sulla 'successione' dei soci in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese"), rileva che oggetto della controversia era un credito non ancora certo, liquido ed esigibile e che, di conseguenza, le mere pretese ed i diritti di credito non ancora liquidi costituiscono situazioni giuridiche non trasmissibili ai soci, in ipotesi di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Sottolineava il ricorrente che qualora il liquidatore non abbia esercitato o coltivato un'apposita azione giudiziaria, senza inserire tale pretesa creditoria nel bilancio di liquidazione, si dovrà interpretare tale comportamento come una rinuncia implicita al credito in contestazione.

 

La decisione.

La Corte di Cassazione civile decide con Sentenza n. 8582 depositata il 6 aprile 2018. Richiama l'indirizzo sopra indicato, inaugurato dalle SS.UU. del 2013, secondo il quale "a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese ... viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ... ma si trasferiscono ai soci, quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate".

Ciò vale non solo per le posizioni debitorie ma anche per i crediti, affermando la Corte: "quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione".

Ciò comporta necessariamente effetti anche sul piano processuale, poiché qualora si verifichi una "  ... situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, in quanto la morte di una parte, nel corso del giudizio di primo grado, determina la trasmissione della sua legittimazione processuale, attiva e passiva, agli eredi, litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicchè in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi".

Tuttavia, la Corte precisa che sono escluse da questo fenomeno successorio "le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia ... con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".

Si tratterebbe, in sostanza, di un comportamento concludente del Liquidatore della società che deve interpretarsi come rinuncia tacita alle pretese ancora incerte, stante il comportamento volutamente omissivo del liquidatore che decide di non inserire in bilancio la relativa posta e iniziare l'azione di accertamento.

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata una scelta del Liquidatore della società essendo la stessa stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese (per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione). Non si può, pertanto, valutare il comportamento del Liquidatore ai fini della tacita volontà di rinuncia alle posizioni incerte.

Nel caso di specie, il giudizio era già stato instaurato dalla società in persona del Liquidatore. In questo caso, la cancellazione d'ufficio, secondo la Corte di Cassazione "non determina il venir meno dell'interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all'estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, e quelli destinati all'estinzione; sia, soprattutto, perchè l'instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 8582 del 06/04/2018

FATTI DI CAUSA

La società Co. Srl, in qualità di obbligata principale, e i sig.ri C.A., Ar. e I.E., G.O. e L.V., in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Banca I. spa, al fine di ottenere, dichiarata la nullità di un contratto di conto corrente - in particolare della clausola di determinazione degli interessi e di quella che consentiva la capitalizzazione trimestrale dei medesimi - ed accertato il reale saldo contabile del predetto conto, la condanna della banca alla restituzione delle cambiali precedentemente sottoscritte dalla società e dai fideiussori, a causa di inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della banca, ed al pagamento di quanto indebitamente riscosso. I fideiussori chiedevano dichiararsi nulle le fideiussioni prestate a favore della banca, per violazione della L. n. 154 del 1992. La IGC spa, costituitasi in qualità di procuratrice e mandataria con rappresentanza di Banca I. spa, contestava le domande attoree e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il pagamento in solido, dalla società e dai fideiussori, della somma di Euro 35.789,67, a titolo di saldo debitore del conto corrente, oltre ad interessi e spese di giudizio.

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