Sulla validità del testamento olografo redatto in stampatello

Il testamento olografo redatto in stampatello e difficoltà di comparazione delle scritture nell’istanza di verificazione. Cassazione civile Sentenza n. 31457/2018

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Sulla validità del testamento olografo redatto in stampatello

La Corte di Cassazione Sez. II civile, con Sentenza n. 31457 depositata 05 dicembre 2018 ha occasione di occuparsi nuovamente delle modalità di contestazione del testamento olografo nel contrasto fra erede testamentario ed erede legittimo.

Ed in relazione a ciò conferma l’orientamento oramai consolidato nel principio secondo il quale “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”, come già oggetto di pubblicazione in questa rivista1.

L’arresto del 5/12/18 tuttavia riguarda il peculiare caso del testamento olografo redatto a mano in stampatello, seppur regolarmente sottoscritto.

Su tale peculiarità, la S.C. primariamente asserisce: “Occorre ulteriormente chiarire che la parte che contesta l'autenticità della scheda non può essere esonerata dall'incombente per il fatto che la stessa risulti vergata in stampatello”.

A seguito di istanza di verificazione, nel corso di causa non si era riusciti a trovare scritture comparative ugualmente redatte in stampatello.

Si poneva la questione circa la ammissibilità, e quindi la sua validità, di uno scritto testamentario redatto con scrittura diversa dall’abituale.

La questione non si sarebbe posta se il testatore avesse preso d’abitudine, in vita o perlomeno negli ultimi anni di esistenza, vergare i propri manoscritti con il carattere in stampatello.

Ed in effetti la Corte afferma: “Non è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio”, e aggiunge: “non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello) non previsto dalla legge”.

 

La difficoltà di comparazione di questo tipo di scrittura non è argomento sufficiente a negare radicalmente la validità di un tale testamento. Dovrà, piuttosto, essere sottoposto ad un più attento esame al fine di rintracciare le caratteristiche personologiche del redattore: “l'abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità”.

 

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1 - Vedi “Successioni: sulle modalità di impugnazione del testamento” a commento di Cass. 1995/2016 che richiama le SS.UU. 12304/2015 che hanno inaugurato tale richiamato principio di diritto.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. II civile, Sentenza n.31457 dep. 05/12/2018
 

I FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza depositata il 10/6/2013, rigettata l'impugnazione avanzata da A.M. e C.M., confermò la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del testamento olografo di A. M., impugnato per falsità dal fratello M. M., erede legittimo, nei confronti dei germani appellanti.
Alice e C.M. ricorrono per cassazione, sviluppando triplice censura. Resiste con controricorso M. M..
Con l'ordinanza interlocutoria n. 4735/018 la Sezione 6^ di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

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