Usura e finanziamenti: le spese della polizza assicurativa rientrano nel computo

Rientra nel calcolo di verifica del superamento del tasso di usura il costo della polizza assicurativa stipulata al fine di tutelare il finanziatore. Cassazione civile Ordinanza n. 9298/2018

Usura e finanziamenti: le spese della polizza assicurativa rientrano nel computo

1. La massima

Nei contratti di finanziamento, la polizza assicurativa stipulata nell'interesse del finanziatore e non dell'assicurato rende il relativo il costo computabile ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dell'operazione di finanziamento, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del finanziato, assumendo quindi natura obbligatoria al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale.

 

2. Il fatto e quaestio iuris

La Corte di appello confermava la sentenza di prime cure1 che dichiarava la nullità del tasso di interesse per superamento del c.d. tasso soglia applicato al contratto di finanziamento in data 30 ottobre 2010, affermando che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientrava nel concetto di "spesa" indicato dall'art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario, rilevando che la polizza non fosse stata contratta per autonoma scelta finanziato.

La società finanziaria ricorreva per cassazione deducendo, complessivamente e per quanto qui interessa, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., art. 644 c.p., art. 2, co. 1 e 4, L. 108/1996 in quanto:

  • le spese della polizza assicurativa del credito erano espressamente escluse dalle istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti ai fini della determinazione del TEGM, a nulla rilevando le modifiche della normativa secondaria intervenute in epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento;
  • la polizza assicurativa era facoltativa e all'epoca della conclusione del contratto le spese di assicurazione facoltative erano espressamente escluse dal computo del TEG del finanziamento, a prescindere se contestuali o meno a esso.

 

3. Il decisum

La Suprema Corte ha ritenuto pienamente accertato in fatto che il contratto di assicurazione accessorio a quello di finanziamento è stato stipulato «al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato», assunto peraltro non contestato dalla ricorrente. La polizza quindi non rispondeva all'interesse dell'assicurato, bensì della finanziatrice, unica beneficiaria della prestazione economica nel caso di avveramento dell'alea contrattuale.

Anche dando rilevanza alle istruzioni secondarie dei soggetti rilevatori del tasso d'usura poi trasfusa nel decreto ministeriale determinativo del relativo importo, il costo della polizza non può sol per questo escludersi dal computo del tasso soglia, in quanto si tratta di un costo imposto dalla società finanziatrice per pervenire alla stipulazione del contratto principale, al fine di garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del finanziato.

Accertando l'esclusivo interesse del finanziatore e la cogenza della stipula della polizza, va esclusa l'autonomia della garanzia rispetto al contratto di finanziamento, posto che è proprio l'autonomia che renderebbe possibile sottrarre il costo della polizza dalla verifica di usurarietà dell'operazione anche alla luce delle istruzioni all'epoca vigenti.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

______________

1 Corte di appello di Milano, sentenza n. 1070 depositata il 14 marzo 2014, che confermava Tribunale di Busto Arsizio (sez. Soronno), sentenza n. 19/11.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 9298 del 16/04/2018

 

FATTI DI CAUSA

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati