Alcune conferme in materia di compenso del CTU stimatore. Il calcolo in un caso pratico
Se sia ammesso ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al decreto di pagamento al CTU. Un esempio di calcolo del compenso nella divisione ereditaria. Cassazione civile Ordinanza n. 33070/2018

Ricorso per Cassazione dell’ordinanza che decide dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU. Termini di proposizione.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 150/2011 “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”; si tratta del giudizio di opposizione al Decreto di Liquidazione del compenso dell’Ausiliario del Giudice.
Al sesto comma dello stesso articolo 15 si prescrive che l’ordinanza con la quale viene deciso un tale giudizio non è appellabile 1.
Secondo l'Ordinanza in commento della Corte di Cassazione “ … contro il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, … è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento definitivo, non altrimenti impugnabile ... decisorio di questioni relative a diritti soggettivi”.
E ne specifica anche i termini di proposizione, specificando che “mentre l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento … il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione, trovando applicazione la disciplina ordinaria, è quello segnato dall'art. 327 c.p.c., ovvero quello breve dettato dall'art. 325 c.p.c., decorrente comunque dalla notificazione dell'ordinanza a istanza di parte e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria”.
La liquidazione del CTU nel giudizio di divisione del patrimonio ereditario.
Conferma la S.C. che per liquidare l'onorario del consulente tecnico d'ufficio incaricato di redigere un progetto di divisione ereditaria, il giudice deve utilizzare il parametro ex art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, riguardante la valutazione di patrimoni che richiama la tabella a scaglioni dell’art. 2, ridotta della metà.
La base di calcolo della divisione del patrimonio ereditario sarà quella del valore dell'asse ereditario da dividere così come valutato dal Giudice, il quale avrà anche utilizzato gli accertamenti svolti dal medesimo c.t.u., ma che potrà anche modificare in aumento o diminuzione nell’ambito dei propri poteri di valutazione delle prove.
Nel caso di specie, il patrimonio ereditario era stato valutato in € 510.074,00 e, applicando la tabella dell’art. 2 DM 30/5/11, che prevede, per arrivare a quello scaglione, da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90 il riconoscimento di un compenso calcolato sulle percentuali via via decrescenti previste in tabella e il tutto ridotto della metà, ai sensi dell’art. 3 dello stesso DM, si poteva ottenere una massima liquidazione pari a 5.097,93.
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1 - Si da atto di ciò nella nostra guida “Il Compenso del CTU come si determina”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 33070 del 20/12/2018
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
A.C. ha notificato il 3 marzo 2014 ricorso articolato in tre motivi avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 16 dicembre 2013, notificata il 2 gennaio 2014, emessa sull'opposizione avanzata il 9 gennaio 2012 dal medesimo ricorrente ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, contro il decreto di liquidazione dei compensi del CTU F.F. reso 1'11 novembre 2011 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nell'ambito di una causa di scioglimento di una comunione ereditaria.
Resiste con controricorso F.F., mentre rimangono intimati, senza svolgere attività difensive, M.A. C. e S. C..
Il Tribunale di Napoli ha affermato che la liquidazione del compenso al CTU, per l'importo complessivo di C 5.800,00, di cui C 5.500,00 per onorario, fosse corretta, alla stregua del valore complessivo dell'asse ereditario di C 510.074,00 e dell'oggetto dell'incarico peritale (valutare i beni ereditari, accertarne i redditi ai fini del rendiconto, predisporre il progetto di divisione, determinare le quote), in base al criterio "a scaglioni" di cui agli artt. 2 e 3, d.m. 30 maggio 2002.
Le eccezioni pregiudiziali del controricorrente F.F. sono evidentemente prive di fondamento.
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