Azioni edilizie nella compravendita e onere della prova. Novità dalle SS.UU.

Sull’onere della prova per i vizi della cosa compravenduta (azione redibitoria e quanti minoris) le SS.UU. modificano il precedente orientamento. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 11748/2019

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Azioni edilizie nella compravendita e onere della prova. Novità dalle SS.UU.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno pubblicato in data 03/05/2019 la Sentenza n. 11748 che rivede i principi in ordine all’onere della prova per vizi della cosa vendita. L’occasione anche per riesaminare principi della vendita di cose mobili.

 

Il fatto di specie.

In un rapporto di compravendita fra due società, la prima acquistava dalla seconda un certo numero di lampadari in vetro. Alla consegna i lampadari venivano contestati per essere in parte rotti, in parte con forma diversa da quella concordata, in sostanza affetti da vizi tali da renderli inidonei all'uso a cui erano destinati.

 

Le azioni edilizie: quanti minoris e redibitoria.

A fronte di un vizio che rende la cosa inservibile all’uso il compratore può utilizzare i due rimedi previsti dall’ordinamento (art. 1492 c.c.): 1) chiedere la risoluzione del contratto di compravendita (redibitoria) oppure trattenere la merce e chiedere una diminuzione del prezzo (actio quanti minoris o azione estimatoria).

In ogni caso potrà chiedere il risarcimento del danno.

Le azioni sono date al compratore indipendentemente dal grado di colpevolezza del venditore ma per il solo fatto obiettivo della presenza del vizio.

 

 

Le azioni edilizie e l’onere della prova: il contrasto.

Nel caso di specie, il ricorrente, richiamando i principi espressi nella sentenza Sezioni Unite n. 11533 del 2001, non sarebbe il compratore a dover provare l'esistenza dei vizi denunciati, ma il venditore a dover provare di avere consegnato la cosa immune da vizi.

Ed in effetti, secondo l’arresto di SSUU del 2001 (Cass n. 13533/01), che ha fatto da spartiacque per un lungo periodo, il compratore “deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”. Dovrà il venditore provare di avere consegnato un bene esente da vizi.

Indirizzo confermato anche nel 2013 (Cass. 20110/13) secondo la quale “«all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), ... l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene”.

Le SS.UU. fanno presente che tale indirizzo non è stato seguito da plurime decisioni successive al 2013, che cita.

Tanto che la sezione rimettente pone alle SS.UU. la seguente questione: «se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001 sia applicabile in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (in particolare all'azione redibitoria esperita nel caso di specie) o se la configurazione dei rimedi, quale emerge dall'esame della giurisprudenza, giustifichi una soluzione diversa».

 

 

L’inadempimento del venditore.

Secondo il nostro ordinamento, al momento della conclusione del contratto si attua l’effetto traslativo della proprietà, con la conseguenza che al venditore resta solamente l’obbligo di consegnare materialmente, un obbligo di fare, un bene già altrui. Ciò vale per le cose individuate.

Per le cose da individuare (“tantundem eiusdem generis et qualitatis”), le SS.UU., ricordano che l’effetto traslativo si attua nell’istante della individuazione, che è atto del venditore che individua l’oggetto, lo separa dal “genere” e lo consegna al compratore o allo spedizioniere (o vettore).

Il compratore riceve un oggetto che era già di sua proprietà.

Sulla individuazione1 il provvedimento in commento pare non esprimere un principio e/o concetto organico ma, in definitiva, non si tratta di questione importante ai fini della decisione presa.

Le Sezioni Unite, tuttavia, ricavano da tale premessa (la proprietà in capo al compratore del bene) una estensione del concetto di “consegna”, obbligo del venditore, assai limitata, anzi, la più limitata possibile: il venditore adempie il proprio obbligo con la mera consegna di una qualunque cosa del genere richiesto e di qualità non inferiore alla media. Tale cosa può anche essere affetta da vizi ma ciò non influisce sul rispetto dell’obbligo di consegna.

In altre parole, secondo le SS.UU. il venditore non ha l’obbligo di consegnare un bene esente da vizi. E si cita: “In definitiva, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi”.

Concetto che le SS.UU. estendono alla vendita di cose future.

L’affermazione ha l’effetto di ribaltare completamente la precedente impostazione in merito all’onere probatorio.

 

L’onere della prova.

A tutela del diritto del compratore ad avere un bene esente da vizi non vi è l’obbligo del venditore bensì le azioni edilizie, le quali, come abbiamo accennato, sono indipendenti dalla colpa del venditore (le SS.UU.: “… Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi … ”).

Le azioni edilizie, affermano le SS.UU. richiamando principio di altre SS.UU. del 2012, pongono il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione.

Si tratta, sempre secondo le SS.UU. di “una responsabilità contrattuale speciale”, che non scaturisce da fonte obbligatoria.

Ciò premesso, secondo il principio che ognuno deve provare i fatti per cui è causa, se il compratore lamenta la presenza di vizi, ha l’onere di provare gli stessi (ex art. 2697 c.c.).

 

In conclusione le SS.UU. esprimono il seguente principio di diritto:

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.

 

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1“Ai sensi dell’articolo 1378 c.c. l' individuazione avviene, «d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti» e può essere precedente o contestuale alla consegna al compratore, secondo le intese tra le parti (Cass. n. 3559/95) e, quando si tratti di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, può identificarsi con la consegna al vettore (o allo spedizioniere). Quest'ultima, salvo patto contrario, libera il venditore (art. 1510, secondo comma, c.c.); il compratore, infatti, diventa proprietario e possessore della merce quando la stessa viene consegnata al vettore ed ha facoltà di agire contro quest'ultimo in caso di perdita della merce stessa durante il viaggio (cfr. Cass. n. 4344/01)”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza n. 11748 dep. 03/05/2019

 

FATTI DI CAUSA

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