Concludiamo l'analisi del DdL Anticorruzione: trasparenza dei partiti e movimenti politici
Le norme sulla Trasparenza nei partiti e movimenti politici contenute nel DdL Anticorruzione.

Il D.d.L. n. 955/2018 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" è stato approvato dal Parlamento.
Di seguito la disciplina sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici come delineata dal provvedimento normativo.
Trasparenza dei partiti e movimenti politici.
L'intervento si rivolge ai partiti politici, ai movimenti e ai gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i partiti e movimenti politici che dichiarino di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti o che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo degli organi anzidetti (art. 18 D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014).
Sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali (nuova formulazione dell'art. 5 D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014).
Conoscibilità degli erogatori di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno
Si presume prestato il consenso alla pubblicità dei propri dati da parte di chi eroghi contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati;
Annotazione, rendicontazione e pubblicazione delle erogazioni
Nei termini indicati dalla Legge:
- i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno devono essere annotati in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione;
- i dati annotati devono risultare dal rendiconto di esercizio di cui all'art. 8 L. 2/1997, trasmesso annualmente alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (di cui all'art. 9 L. 96/2012) con i relativi allegati e corredato della certificazione e del giudizio del revisore legale;
- i dati devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato.
Sono esentate le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
Erogazioni vietate
Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
È altresì fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici e alle liste suddette.
Versamento nella Cassa delle ammende
I contributi ricevuti in violazione dei divieti o in assenza degli adempimenti non sono ripetibili e sono versati nella cassa delle ammende nel termine indicato dalla Legge.
Profilo professionale e giudiziario dei candidati
I partiti, i movimenti politici e le liste pubblicano nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario senza il consenso espresso degli interessati.
In apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato;
La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.
Sanzioni
Per le erogazioni ricevute da soggetti erogatori che rifiutino la pubblicazione dei prorpi dati o da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti
Per la mancata annotazione, rendicontazione e rilascio di ricevuta con conseguente conservazione della matrice, ovvero per il mancato versamento delle elargizioni vietate nella cassa delle ammende, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati.
Nel caso di ritardo negli adempimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.
A seguito della mancata pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziario dei candidati, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.
Dichiarazioni patrimoniali (nuova formulazione dell'art. 5 D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014).
I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito ai sensi della L. 441/1982 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) devono corredare le dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno (non più 5.000). Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente e i contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.
Viene meno l'esenzione della dichiarazione di cui all'art. 4, co. 3, L. 659/1981 (circa il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici (art. 4 D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014) che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000.
I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici (art. 4 D. L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014) sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500 (non più 5.000), e la relativa documentazione contabile. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”