L'amministratore giudiziario nominato dal Sindaco nei condomini degradati
Il Sindaco potrà chiedere la nomina di un amministratore giudiziario del condominio qualora questo si trovi in stato di degrado urbano.

Una novità interessante è stata introdotta dalla Legge 55/2019 di conversione del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, novità riguardante l'esecuzione di lavori su edifici condominiali che si trovino in stato di degrado.
In caso nel territorio si abbiano dei condomìni in stato di degrado o vi siano condomini in zone degradate il Sindaco del comune ove l'edificio si trova è ora autorizzato a chiedere al Tribunale la nomina di un Amministratore di nomina giudiziaria, ai sensi del quarto comma dell'art. 1105 c.c., che si riporta per comodità:
"4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".
Nel decreto-legge n. 32/2019 titolato "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" e che contiene tutta una serie di norme per interventi strutturali e antisismici, è stato introdotto, in sede di conversione, l'art. 5 sexies che recita come segue:
Art. 5 sexies
Disposizioni urgenti per gli edifici condominial degradati o ubicati in aree degradate1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quindi, l'edificio dovrà essere previamente dichiarato in stato di degrado, con Ordinanza del Sindaco, la quale inviterà i condomini (ed amministratore) ad intervenire quanto prima sull'immobile.
Qualora non dovessero trovarsi le maggioranze necessarie alla tipologia di intervento edilizio, necessario alla soluzione del problema evidenziato nell'Ordinanza, il Sindaco stesso potrà chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore avente funzioni di sostituzione dell'assemblea.