Condominio: nella opposizione a decreto ingiuntivo non si discute della delibera assembleare
Condominio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per riscossione di contributi condominiali non si discute della sostanza della delibera assembleare. Cassazione Civile Sentenza n. 11482/2019

"Il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima"
Così si è espressa Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 11482 depositata in data 30 aprile 2019.
Afferma ancora la S.C. che "Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate".
La delibera dell'assemblea del condominio che riporta un debito a carico del condomino è sufficiente a giustificare la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. L'eventuale opposizione, a quel punto, potrà solamente fondarsi sul venir meno dell'efficacia della delibera assembleare, o perché sospesa nel giudizio di impugnazione della stessa o peché annullata o resa nulla dal giudizio di impugnazione della delibera: "Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia".
Il principio appare consolidato. Tuttavia vedasi per il caso della nullità della delibera l'articolo pubblicato in questa rivista: "Opposizione a decreto ingiuntivo e nullità della delibera dell'assemblea del condominio".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 11482 dep. 30/04/2019
RITENUTO IN FATTO
1 il Condominio P. ________ ottenne dal Giudice di Pace di Giulianova un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della condomina F.P. per spese condominiali giusta riparto approvato nell'assemblea 6.8.2018.
L'opposizione della P. venne respinta dal Giudice di Pace, ma parzialmente accolta in appello dal Tribunale di Teramo che, con sentenza 15.11.2013, ha revocato il decreto e ridotto l'importo originario di € 2.465,47 a € 2.143,39.
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