Legittimazione del condomino ad impugnare in carenza di partecipazione al precedente giudizio
Il singolo condomino è legittimato ad impugnare la sentenza definitiva del grado di giudizio dove era parte solamente il condominio. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n° 10934/2019

Il fatto.
All’ottenimento di una sentenza di secondo grado fra un condominio e un singolo condomino, a seguito del ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, si costituiva per la prima volta in Corte di Cassazione una condomina, con ricorso incidentale.
Su sollecitazione della seconda sezione il Presidente rimette la questione alle Sezioni Unite.
La questione riguarda la legittimazione da parte di un singolo condomino ad impugnare un provvedimento conclusivo di un grado di giudizio nel quale lo stesso non era parte, avendovi partecipato solamente il condominio.
Il contrasto rispetto ad un orientamento precedentemente fissato è stato creato, ricorda la seconda sezione, da una Sezioni Unite del 2014 (19663/2014) e alla stessa è chiesto di ritornare sulla questione.
L’assenza di personalità giuridica del condominio
L'assenza di personalità giuridica del condominio e la sua limitata facoltà di agire e resistere in giudizio tramite l'amministratore ha da tempo portato ad attribuire ai singoli condomini la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti comuni e di quelli personali. Questa è sempre stata l’impostazione tradizionale.
La SS.UU del 2014 su richiamata, riconosce lo stesso arresto in commento, è rimasta isolata continuandosi in sede di legittimità il riconoscere la legittimazione del singolo condomino.
L’analisi dell’ordinamento fatta dalla Corte conferma che i poteri di azione competono all’assemblea e ai singoli condomini mentre rimane all’amministratore del condominio solamente una veste rappresentativa della volontà dell’assemblea (salvi i poteri strettamente conferiti per legge). Ed afferma: “La regola sulla rappresentanza di cui al 1131 c.c. ha il fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio, dal lato attivo e passivo, e va letta dunque alla luce del predominante potere assembleare nella vita del condominio e della titolarità dei diritti controversi”.
Legittimazione ad impugnare del singolo condomino
Le SS.UU. concludono affermando che “è configurabile la legittimazione concorrente della condomina A., che ha svolto ricorso incidentale tardivo”.
E continua confermando che il singolo condomino “ … può avvalersi personalmente dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio (Cass. 10717/11; 3900/2010; 21444/10; 9213/05;), inserendosi nel processo, delimitato quanto all'oggetto dall'evoluzione maturata, cioè nello stato in cui vi interviene, ma con intatta la facoltà di spiegare il mezzo di impugnazione”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. civili Sentenza n° 10934 dep. 18/04/2019
Fatti di causa
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