Costituzione di una holding societaria, vantaggi e scelta del tipo

Breve disamina sul concetto di holding e delle diverse tipologie di holding societaria. Il regime fiscale della cd. Partecipation exemption

- di Dott.ssa Rossana Accettella
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Costituzione di una holding societaria, vantaggi e scelta del tipo

La holding company rappresenta, all’interno di un gruppo societario, la società capogruppo, definita familiarmente anche società “madre”.

Tale società detiene partecipazioni in altre aziende mediante l’acquisizione di azioni o quote di partecipazione.

Nelle ipotesi in cui la parte del capitale così detenuto rappresenti la maggioranza del capitale medesimo delle società partecipate, si realizza il controllo su tali altre società, le quali si definiscono “consociate”. A sua volta il controllo potrà caratterizzarsi come diretto, nel caso in cui le azioni o partecipazioni detenute dalla holding rappresenti la maggioranza assoluta o relativa nelle assemblee ordinarie dei soci, oppure indiretto realizzato con la holding a capo ed il sottostante collegamento tra le varie società operative, mediante partecipazioni indirette ed incrociate tra loro.

Le holding, a loro volta, si caratterizzano e si distinguono in differenti tipologie, a seconda dell’attività svolta.

 

Tipologie di holding

Potranno, quindi, aversi:

  • Holding pure o finanziarie: l’attività principale consiste nel detenere l’attività di un gruppo di controllate, ossia la proprietà delle stesse. Tali holding sono definite altresì statiche poiché non esercitano alcun’altra attività produttiva. Possono, unicamente, svolgere alcune specifiche attività finanziarie, quali ad esempio erogazione di finanziamenti o gestione della tesoreria in favore delle consociate.

  • Holding operative o dinamiche: gestiscono attivamente attività aziendali ed imprenditoriali, partecipando alla pianificazione strategica ed alla gestione dei processi decisionali, prestando consulenza ed assistenza alle imprese consociate circa la gestione e la direzione aziendale.

  • Holding miste o industriali: quando, oltre alle attività afferenti alle precedenti due tipologie, svolgano anche attività propriamente industriale o commerciale di produzione e/o scambio di beni e servizi.

Nelle ipotesi di gruppi societari di particolare complessità possono individuarsi anche le cd. “subholding”. Queste svolgono la medesima funzione ed attività delle holding, limitatamente ad una parte delle consociate ovvero con riguardo ad uno specifico settore economico.

La scelta di creare società holding, quindi distinte da quelle prettamente operative, può essere dettata da differenti finalità, dalla tutela patrimoniale, ai vantaggi fiscali normativamente previsti. Vi potrebbe essere l’intento di tutelare il patrimonio dell’imprenditore e della famiglia, quello di operare un miglior controllo societario, ancora una ottimizzazione dei flussi finanziari con i soci persone fisiche e con le partecipate operative, una migliore gestione dei flussi finanziari all’interno del gruppo, la possibilità di agevolare la realizzazione di operazioni straordinarie, nonché, in caso di holding familiari, quello di gestire il passaggio generazionale e la successione.

 

Regime fiscale della cd. Partecipation exemption

Ugualmente l’intento potrebbe essere rappresentato da un’ottimizzazione a livello fiscale.

In modo particolare il legislatore ha introdotto il regime fiscale della cd. Partecipation exemption (Pex), originariamente con Legge delega n. 80/2003, rivista per limitarne la portata di totale esenzione originaria dal D.L. 30 settembre 2005 n. 203 e dalla Legge 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008). Tale regime, di fatto, anticipa la tassazione del reddito al momento della produzione e non a quello successivo della distribuzione. Pertanto, si realizza così l’irrilevanza, dal punto di vista fiscale, dei dividendi distribuiti e l’esenzione parziale delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, al ricorrere di determinati requisiti normativamente previsti.

Tale regime ha avuto il pregio di armonizzare il sistema fiscale italiano con quello di altri Paesi membri dell’Unione Europea nei quali era già presente, riducendo in tal modo lo svantaggio competitivo di cui soffrivano le imprese residenti nel territorio nazionale.

Accettella Rossana

 

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