Data certa con timbro postale su contratto preliminare con fogli separati

Il timbro postale posto sulla prima pagina di un contratto di più pagine con fogli separati può attribuire la data certa al documento? Alcuni principi in materia. Cassazione Civile Ordinanza n. 12093/2019

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Data certa con timbro postale su contratto preliminare con fogli separati

Il fatto.

Un agente immobiliare, ottenuta la sottoscrizione di un preliminare, provvedeva a far apporre il timbro postale sul contratto.

Il documento era composto da più fogli separati e il timbro postale veniva apposto solo sulla prima facciata.

Sorte contestazioni in ordine al pagamento della provvigione, il mediatore esibiva in giudizio il documento assumendo fosse comprovata la data certa, stante il timbro postale.

Immediatamente veniva sollevata eccezione sulla validità del timbro stante la sua presenza in un solo foglio.

Il caso è sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione Civile la quale si esprime con Ordinanza n. 12093 depositata in data 08 maggio 2019.

Il provvedimento si segnala perché ripercorre alcuni principi base della data certa.

 

La data certa ex art. 2704 c.c.

Sulle modalità di attribuzione della data certa ad un documento e sulla prova della datazione, la S.C. ricorda il principio già espresso in sede di legittimità secondo il quale:

“L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura”.

La data certa mediante timbro postale

In merito al timbro postale ai fini della attribuzione della data certa ad un documento composto da più pagine, la S.C. ancora fa riferimento a precedente giurisprudenza di legittimità che afferma:

“In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita”.

 

Litisconsorio facoltativo delle parti per la provvigione del mediatore

Oltre che sulla data certa, il provvedimento si esprime anche in ordine ai rapporti processuali instaurati fra il mediatore che richiede la provvigione e le due parti contraenti, tenute al pagamento.

Afferma la Corte che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, qualora sussista nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi.

Ne consegue che, nel caso essi siano chiamati in un unico giudizio, si avrà il caso del litisconsorzio facoltativo, per comunanza di titolo, con la conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 12093 dep. 08/05/2019

 

FATTI DI CAUSA

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