Gli agenti di polizia municipale 'in borghese' non possono accertare le violazioni
Gli agenti di polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e solo se effettivamente in servizio. Cassazione ordinanza 2748/2019

Verbale di contestazione: agente non in servizio e in abiti civili ("in borghese")
A seguito dell'elevazione di verbale per la violazione di cui all'art. 148 c.d.s. da parte della polizia municipale, l'intimato proponeva opposizione in quante il verbale veniva redatto dal comandante della polizia municipale fuori servizio e in abiti civili. Tuttavia il giudice di pace rigettava la doglianza, così come il Tribunale in sede di gravame.
Il tribunale riteneva che la polizia municipale andasse ricompresa tra gli “altri corpi” contrapposti alla polizia giudiziaria, “altri corpi” che opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio.
Pertanto nell'iterposto ricorso per cassazione si deduceva la violazione dell’art. 57, co. 2 lett. b), c.p.p. e dell'art. 5 co. 1 lett. a)1 e art. 4 n. 1)2 L. 65/1986, avendo il Tribunale disatteso la dedotta illegittimità del verbale di contestazione, reso da un appartenente alla polizia municipale non in servizio al momento dell’accertamento.
Accertamento delle violazioni amministrative: gli agenti di polizia municipale devono essere effettivamente in servizio e non in abiti civili ("in borghese")
La Suprema Corte, dopo aver rilevato l'erroneità dell'affermazione del Tribunale, posto che la polizia giudiziaria non è un corpo bensì una funzione, ha ricordato che gli appartenenti ai corpi di polizia municipale non opererano su tutto il territorio nazionale e non sono sempre in servizio.
Infatti, «gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio».
Pertanto, gli appartenenti alla polizia municipale «possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio». A differenza degli appartenenti agli altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza etc) che sono sempre in servizio, quandunque "in abiti civili" (o "in borghese")
Nel ribadire ciò, la Suprema Corte ha espressamente confermato l'assetto interpretativo individuato da taluni suoi precedenti3, ritenuti travisati dal giudice di merito.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 - «Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;».
2 - «I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;».
3 - Cass. n. 35099/2015; n. 5771/2008; n. Cass. 5538/2001.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza n. 2748 dep. 30/01/2019
ORDINANZA
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