Momento in cui il debitore può esercitare la facoltà dell'imputazione di pagamento

Prova del credito ed eccezione di avvenuto pagamento. Il termine consumativo entro cui operare l'imputazione di pagamento. Cassazione Ordinanza n. 21512/2019

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Momento in cui il debitore può esercitare la facoltà dell'imputazione di pagamento

Con Ordinanza n. 21512 depositata in data 20 Agosto 2019 la Corte di Cassazione ha occasione di ricordare i principi base in materia di onere della prova del credito.

Afferma la Corte che in funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento.

Tuttavia, qualora il debutore dimostri di aver pagato, o comunque adempiuto, torna a carico del creditore l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo.

E, ancora: il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.

 

Consumazione dell'atto di imputazione del pagamento

Il debitore ha facoltà di indicare quale sia il debito che desidera pagare secondo le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile:

art. 1193
1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti

art. 1194
1. Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
2. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi

Afferma la S.C. che "In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace".

 

Circa le dichiarazioni di imputazione del debitore la Corte ha modo di soffermarsi sulla loro valenza confessoria e afferma che "per potersi configurare la confessione occorre non soltanto una semplice dichiarazione proveniente dalla parte, ma anche la ricorrenza di un quid pluris rappresentato da "... un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 21512 dep. 20/08/2019

 

FATTI DI CAUSA

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