Alcune novità della Legge 37/2019 - Incompatibilità per il mediatore d’affari

Alcune novità della Legge n. 37 del 3/5/2019 (disposizioni per l’adeguamento a normativa comunitaria). Nuove incompatibilità per il mediatore d’affari e per i termini di pagamento della Pubblica Amministrazione

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Alcune novità della Legge 37/2019 - Incompatibilità per il mediatore d’affari

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 dell’11 maggio 2019 la Legge 3 maggio 2019, n. 37 titolata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”, contenente diverse disposizioni in svariati campi e di cui riprendiamo un paio di articoli, uno in materia di mediazione e l’altro in materia di pagamento nelle transazioni commerciali da parte della Pubblica Amministrazione.

 

Nuove incompatibilità per il mediatore d’affari

Viene modificato l’art. 5 al comma 3 della Legge 39/1989 la legge che disciplina l’attività dell’agente mediatore, vale a dire colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza esser legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Non si tratta solo dell’agente immobiliare visto che l’attività di mediazione può essere svolta in vari altri settori settori, riguardante cessione di merce o servizi.

La modifica riguarda l’incompatibilità del mediatore. Il nuovo comma 31 dell’art. 5 della Legge 39/89 risulta essere il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Decade l’incompatibilità derivante dall'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili, così come recitava il comma nella versione precedente.

 

Termini di pagamento nelle transazioni commerciali da parte della Pubblica Amministrazione

Sostituito completamente l’art. 113-bis codice dei contratti pubblici riguardanti i termini di pagamento e clausole penali. In nota2 il precedente testo.

Viene introdotto un termine di 7 giorni per l’emissione dei certificati di pagamento.

 

1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' sostituito dal seguente;
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). -
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

 

La nuova normativa entra in vigore dal 26/05/2019.

 

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1 - Il precedente comma 3 così recitava:

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

2 - Il precedente art. 113-bis così recitava:
Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)
1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

 

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